Dati di progetto - Impostazioni normative

REGIONE VALLE D'AOSTA D.G.R. n. 272 del 26/02/2016 - Dati
Generali di Progetto

Fabbisogno energetico
Regime normativo
Oggetto: selezionare:
1. Relazione Tecnica Acquisizione
Titolo Abilitativo: selezionare questa opzione nel
caso in cui lo scopo sia quello di produrre un documento di
legge conforme al dispositivo normativo selezionato ed al
tipo di intervento
2. Classificazione
Energetica: permette di produrre gli attestati di
Qualificazione e Prestazione Energetica.
Verifiche di legge
: se l'analisi energetica è finalizzata alla sola produzione
della relazione tecnica o dell'AQE\APE si selezionerà l'opzione
"Secondo requisiti minimi
o DGR"; se è prevista anche la verifica dei criteri
ambientali
minimi si selezionerà l'opzione
"Secondo CAM - Criteri
Ambientali
Minimi".
In caso di selezione della normativa
C.A.M. il software, in fase di verifica, osserverà:
- il Decreto Ministeriale 11/10/2017 qualora
la Data Presentazione Richiesta Titolo sia pari o antecedente
al 03/12/2022
- il
Decreto Ministeriale 23/06/2022 qualora la Data Presentazione
Richiesta Titolo sia pari o successiva al 04/12/2022
Decreto Legislativo:
selezionare il decreto secondo il quale il programma deve
effettuare le verifiche ed il calcolo. All'impostazione della
località il programma effettua questa scelta in automatico
in funzione della regione di appartenenza della località stessa
ma l'utente può modificare la scelta automatica fatta dal
programma.
Tipo di Intervento:
selezionare la tipologia di intervento che si intende operare
sul fabbricato.
1
Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione :
impone il calcolo analitico delle perdite di distribuzione,
scambio del terreno, scambio con ambienti non riscaldati,
capacità termica in accordo con quanto previsto dalle specifiche
tecniche UNI/ TS 11300. A livello normativo è previsto il
calcolo della prestazione energetica del sistema edificio-impianto
(indice di prestazione, rendimenti).
2. Ampliamenti di
volumi esistenti (Recupero di volumi esistenti precedentemente
non climatizzati o cambio di destinazione d'uso): :impone
il calcolo analitico delle perdite di distribuzione, scambio
del terreno, scambio con ambienti non riscaldati, capacità
termica in accordo con quanto previsto dalle specifiche tecniche
UNI/ TS 11300. Le verifiche normative si intendono limitate
alla sola porzione di ampliamento.
Intervento
servito mediante la sola estensione dei sistemi tecnici preesistenti
: mantenendo deselezionata tale opzione si sottintende
che l'ampliamento è servito da un nuovo impianto tecnico
per cui le verifiche normative, limitate sempre alla sola
porzione ampliata, corrispondono alla sussistenza di tutti
i requisiti previsti ai capitoli 2 e 3 del D.M. Requisiti
Minimi (come si trattasse di un nuovo edificio). Diversamente
, selezionando tale checkbox, si sottintende che l'ampliamento
è servito da un impianto tecnico esistente per
cui le verifiche normative, limitate sempre alla sola porzione
ampliata, corrispondono alla sussistenza di tutti i requisiti
previsti dal capitolo 2 del D.M. Requisiti Minimi, delle prescrizioni
di cui al paragrafo 3.2, capoversi 4 e 7, dei requisiti relativi
al coefficiente globale di scambio termico per trasmissione
(H't) di cui al paragrafo 3.3 lettera b punto i e dei
requisiti relativi al parametro Asol,est / Asup,utile di cui
al paragrafo 3.3 lettera b, punto ii.
3 Ristrutturazione
importanti di I livello: è possibile scegliere i
calcoli analitici e forfettari delle perdite di distribuzione,
scambio del terreno, scambio con ambienti non riscaldati,
capacità termica. A livello normativo è previsto il calcolo
della prestazione energetica del sistema edificio-impianto
(indice di prestazione, rendimenti).
4
Ristrutturazione importanti di II livello:
è possibile scegliere i calcoli analitici e forfettari delle
perdite di distribuzione, scambio del terreno, scambio con
ambienti non riscaldati, capacità termica. Ai fini delle verifiche
normative si utilizza il solo metodo prescrittivo (verifica
delle trasmittanze limite). In caso di concomitante sostituzione
dei generatori, tramite la voce "Sostituzione
macchine termiche" si procede anche alla verifica
dei requisiti degli impianti termici ristrutturati o installati
ex novo o delle macchine di nuova installazione.
5 Riqualificazioni
energetiche : tale intervento è applicabile solo
agli edifici esistenti; come tale, il tipo di calcolo
consisterà esclusivamente nel metodo A2. Tramite l'opzione
Isolamento
termico superficie opaca interna o isolamento in intercapedine
si indicherà
la tipologia di isolamento dell'involucro edilizio.
Sostituzione macchine termiche.
Tale voce è visibile solo per gli interventi di "Ristrutturazione
importanti di II livello" e di "Riqualificazioni
energetiche". In caso di concomitante sostituzione dei
generatori, il Decreto Ministeriale dei Requisiti Minimi permette
di effettuare una scelta sul tipo di verifica da operare,
come indicato nel §5.3 dell'Allegato 1 al D.M. Requisiti Minimi.
In alternativa è possibile scegliere se verifcare che l'efficienza
globale media stagionale dei sistemi impiantistici oggetto
dell'intervento sia superiore al corrispondente valore limite
oppure verificare che i nuovi generatori abbiano una efficienza
superiore ai valori riportati nelle tabelle dell'Appendice
B. Tale scelta si compie selezionando la corrispondente voce
nel combo box:
1 Rispetto dell'efficienza
globale media stagionale
2 Rispetto della resa delle macchine termiche/frigorifere
Nella maschera della centrale
termica sarà possibile definire quali impianti dovranno essere
oggetto di verifica, se si è scelta l'opzione 1), o quali
generatori dovranno essere oggetto di verifica, se si è scelta
l'opzione 2).
Ristrutturazione
rilevante(*) : il rispetto dei Requisiti
Minimi in termini di quote di copertura dei fabbisogni di
energia primaria da fonte rinnovabile è previsto solo nel
caso in cui la ristrutturazione importante secondo il D.M.
Requisiti Minimi si configuri anche come ristrutturazione
rilevante ai sensi del D.L. 03/03/2011 n.28. Deselezionando
tale checkbox si sottintende che l'intervento non si configura
come ristrutturazione rilevante per cui non risulta
soggetto agli obblighi relativi alle quote di copertura dei
fabbisogni di energia primaria da fonte rinnovabile.
| (*)
ai sensi dell'art. 2, par. 1, comma m, del D.L. 28/11,
per "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante"
si intende un edificio che ricade in una delle seguenti
categorie:
i)
edificio esistente avente superficie utile superiore
a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione
integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro
ii)
edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione
anche in manutenzione straordinaria |
Tipo di Calcolo:
le opzioni sono le seguenti:
A1: corrisponde
alla valutazione Design Rating previsto dalle
UNI/TS 11300 ; esso implica l'adozione dei metodi di calcolo
analitici in aspetti quali il calcolo dello scambio con ambienti
non climatizzati, calcolo della capacità termica, calcolo
dello scambio con il terreno, calcolo delle perdite di distribuzione;
si applica agli edifici di nuova costruzione, alle porzioni
di ampliamento di edifici esistenti, demolizione e ricostruzione,
ristrutturazione totale di porzioni di edifici esistenti.
A2: corrisponde alla valutazione Asset
Rating previsto dalle UNI/TS 11300;esso implica l'adozione
dei metodi di calcolo analitici o, in loro sostituzione, dei
metodi forfettari o semplificati, in aspetti quali il calcolo
dello scambio con ambienti non climatizzati, calcolo della
capacità termica, calcolo dello scambio con il terreno, calcolo
delle perdite di distribuzione; si applica agli edifici esistenti.
Edificio sito in Zona
A DM 02/04/1968 , n. 1444
: occorre selezionare tale opzione qualora l'immobile sia
ubicato nell'ambito di una zona A (zona territoriale omogenea
ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dei Lavori
Pubblici del 2 aprile 1968 n. 1444), ovvero in area che
rivesta carattere storico, artistico o di particolare
pregio paesaggistico.
Tali edifici sono sottoposti anch'essi
agli obblighi di integrazione da fonte rinnovabile previsti
dall'Allegato III del D.L. 199/2021. Ai sensi dell'Art. 26,
commi 2 e 9 del D.L. 199/2021, laddove si evidenzi che
il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione
incompatibile con il pregio o l'aspetto dell'immobile, l'indice
di prestazione energetica primaria non rinnovabile dell'edificio
deve risultare inferiore al valore limite calcolato secondo
quanto previsto dall'Allegato III, par. 4, comma 3 del D.L.
199/2021.
Escludi
biomassa dal calcolo coperture da fonte rinnovabile : selezionando
tale opzione il software escluderà dal computo del fabbisogno
di energia primaria la quota parte di energia primaria rinnovabile
ascrivibile a generatori a biomassa presenti in progetto
che non rispondano ai requisiti fissati da normative nazionali
o regionali in termini di emissioni in atmosfera; l'esclusione
avviene attribuendo, in automatico, alla biomassa che alimenta
i generatori in oggetto un fattore di conversione in
energia primaria non rinnovabile pari a 1 ed un fattore di
conversione in energia primaria rinnovabile pari a 0, a prescindere
dai valori che i due parametri assumono per la medesima biomassa
all'interno dell'Archivio Combustibili (che non vengono
modificati ma semplicemente ignorati).
A livello nazionale vige il "Piano di azione per
il miglioramento della qualità dell'aria" del 4 giugno
2019, in particolare in corrispondenza dell' Ambito d’intervento
4 "Riscaldamento civile" - Azione 1 - Riduzione
delle emissioni inquinanti derivanti dalle stufe a biomassa.
Sistema di teleriscaldamento
efficiente art.2, comma 2, lettera tt) del D.L. 102/2014
: occorre selezionare tale opzione qualora l'edificio sia
servito da un sistema di teleriscaldamento che risulti "efficiente"
in base ai criteri fissati dall'art2. comma 2, lettera tt)
del D.L. 102/2014 in recepimento della Direttiva
UE 2012/27/CE . La dichiarazione di efficienza dev'essere
acquisita presso il gestore del servizio di teleriscaldamento.
L'opzione concorre al soddisfacimento
dell’obbligo previsto dal punto 2 “Obblighi di utilizzo di
impianti a fonti rinnovabili”, comma 1 dell’Allegato III del
D.L. 199/2021 in presenza di un sistema di teleriscaldamento
che copra l’intero fabbisogno di energia termica per il servizio
di riscaldamento, così come previsto dal punto 2, comma 4
del medesimo allegato.
Incentivi fiscali - Riqualificazione
edilizia : ponendo il segno
di spunta in corrispondenza di tale voce si predispone il
software alla stampa della documentazione funzionale alla
richiesta presso ENEA delle detrazioni fiscali previste dalle
Leggi Finanziarie per gli interventi di riqualificazione energetica.
Edificio Pubblico:
per gli edifici pubblici o ad uso pubblico le quote di integrazione
da fonte rinnovabile e la potenza elettrica installata per
impianti alimentati da fonti rinnovabili sono incrementate
secondo quanto previsto dal par. 2, comma 5 dell'Allegato
III del D.L. 199/2021 (rispettivamente 65 % e maggiorazione
del 10%).
Edificio pubblico posto
nella disponibilità di corpi armati in cui vengono in rilievo
materiali utilizzati a fini militari (D.L. 199/2021,
art. 26, comma 10): con tale opzione si attiva l'esclusione
dall'obbligo di copertura da fonte rinnovabile secondo i requisiti
fissati dal D.L. 199/2021 (per richieste del titolo abilitativo
effettuate a partire dal 13/06/2022) nei confronti di strutture
per le quali l'installazione di impianti di produzione da
fonti rinnovabili è incompatibile con specifiche esigenze
di deposito e custodia di materiale militare.
Edificio destinato a soddisfare
esigenze meramente temporanee (D.L. 199/2021, art.
26, comma 3) : con tale opzione si attiva l'esclusione dall'obbligo
di copertura da fonte rinnovabile secondo i requisiti fissati
dal D.L. 199/2021 (per richieste del titolo abilitativo effettuate
a partire dal 13/06/2022) nei confronti di edifici destinati
a soddisfare esigenze con limitato orizzonte temporale (es:
strutture fieristiche, sanitarie, sportive, legate ad eventi
temporanei). Non si applica nell'ambito dell'applicazione
del D.L. 28/2011 (ovvero per richieste del titolo abilitativo
effettuate sino al 12/06/2022).
Ecobonus 2020 (Superbonus) :
l'opzione consente:
-
il recepimento dei valori di trasmittanza massimi consentiti
per l’accesso alle detrazioni del 110 % in conformità con
l’allegato E del Decreto attuativo del MISE del 06/08/2020
per interventi di isolamento di strutture opache e sostituzione
di serramenti. I valori in oggetto vengono adottati in Archivio
Strutture, nell’ambito delle verifiche a video di Legge 10
e nelle pertinenti relazioni tecniche;
-
il recepimento dei coefficienti di prestazione minimi per
pompe di calore consentiti per l’accesso alle detrazioni del
110 % in conformità con l’allegato F del Decreto attuativo
del MISE del 06/08/2020 per interventi di sostituzione di
generatore; I valori in oggetto vengono adottati nelle
pertinenti relazioni tecniche.
N.B.: tali valori vengono assunti
selezionando l’opzione “Ecobonus 2020 (Superbonus)”presente
all’interno della maschera dei Dati di progetto, sezione “Fabbisogno
energetico edificio”. Se viene caricato un file per cui sia
stata già selezionata in precedenza l’opzione “Superbonus”
all’interno del modulo di Diagnosi energetica, essa viene
automaticamente acquisita anche nei Dati di progetto.
Edificio di
proprietà di ONLUS, ODV o APS : tale
opzione consente di estendere l'applicazione degli incentivi
fiscali previsti dalla disciplina dell'Ecobonus 2020 (Superbonus)
ad immobili di qualsiasi destinazione d'uso di proprietà di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ON-LUS),
di organizzazioni di volontariato (ODV) e di associazioni
di promozione sociale (APS), in recepimento di quanto previsto
dalla Circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate.
Richiesta del pertinente
titolo edilizio presentata :occorre indicare la data
di richiesta del permesso di costruzione; tale valore consente
di discriminare i valori di trasmittanza limite delle strutture
edilizie secondo le scadenze temporali fissate dalla normativa
legislativa e l'entità delle quote di copertura da fonte rinnovabile
da garantire:
1) ai sensi dell'Allegato III del
Decreto nr. 28 del 03/03/2011 sino al 12/06/2022
2) ai sensi dell'Allegato III del
Decreto nr. 199 del 08/11/2021 a partire dal 13/06/2022
Proprietà termofisiche del terreno
Capacità termica del terreno
[J/Kg K] : digitare il valore di capacità termica
del terreno
Densità del terreno [Kg/m3]
: digitare il valore della densità del terreno
Dati climatici
Zona Climatica:
impostato automaticamente alla selezione della località di
progetto
Temperatura acqua di rete
[°C] : per valutazioni di tipo A1 e A 2 la temperatura
dell'acqua fredda dev'essere equiparata alla media annuale
delle temperature medie mensili dell'aria esterna (secondo
UNI 10349-1:2016) della località di progetto, in accordo con
il par. 7.1.1 della UNI/TS 11300-2:2019 ; il software esegue
in automatico tale valutazione all'atto dell'inserimento della
località di progetto.
Irradianza media
mensile [W/m2] : tale valore,
se superiore a 290 W/m2, impone la necessità di eseguire
le verifiche in termini di inerzia termica previste dal Decreto
Requisiti Minimi.
Altri dati
Contesto territoriale:
scegliere una delle voci tra "CENTRO URBANO",
"PERIFERIA", "CAMPAGNA". Il valore selezionato
è utilizzato per il calcolo analitico (secondo UNI EN ISO
13370) del coefficiente di accoppiamento termico in regime
stazionario tra l'ambiente interno ed esterno, qualora si
abbia un'esposizione controterra di tipo "PAVIMENTO SU
SPAZIO AERATO" (permette, in particolare, di definire
il fattore di schermatura al vento fw)
Altezza esclusione Sup
calpestabile [m] : tale
campo permette d indicare il valore di altezza netta al
di sotto del quale interviene l'esclusione automatica della
superficie utile di ambienti climatizzati.
Esso permette di
rispondere alla definizione di superficie utile per la determinazione
degli indici di prestazione energetica così come previsto
dalla "Modifica dell'Allegato A (ulteriori definizioni)
del D.L. 19/08/2005 n. 192" pubblicato con il Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/11/2012 (GU
n.21 del 25-1-2013). Nello specifico, al punto n.50
dell'allegato A, si definisce la superficie utile come
" [.. ] la superficie netta calpestabile dei volumi
interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore
di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe
relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese
nell'unita immobiliare [..] ".
Anno di costruzione : inserire l'anno di costruzione
del fabbricato.
Fattori di conversione in energia primaria

La maschera elenca i fattori di
conversione in energia primaria rinnovabile (fp,ren) e di
conversione in energia primaria non rinnovabile (fp,nren)
di alcuni dei vettori energetici implicati nel calcolo; la
tabella consente la modifica manuale dei valori in modo da
poterli aggiornare, in tempo reale, qualora ne ricorresse
il caso in concomitanza con l'emanazione di nuovi decreti
legislativi o raccomandazioni tecniche degli enti competenti.
Le voci che compaiono in tale maschera
sono le seguenti:
Energia
elettrica da rete. Sono i fattori di conversione
in energia primaria rinnovabile e non rinnovabile
dell'energia elettrica assorbita dalla rete elettrica.
Energia
elettrica prodotta in-situ con moduli fotovoltaici.
Sono i fattori di conversione in energia primaria rinnovabile
e non rinnovabile dell'energia elettrica assorbita
prodotta localmente con moduli fotovoltaici.
Energia
termica in-situ con pannelli solari. Sono i fattori
di conversione in energia primaria rinnovabile
e non rinnovabile dell'energia termica assorbita
prodotta localmente con pannelli solari.
Energia
termica estratta da pompa di calore. Sono i fattori
di conversione in energia primaria rinnovabile
e non rinnovabile dell'energia termica assorbita
prelevata dall'ambiente circostante tramite pompa di calore.
Energia
elettrica esportata prodotta da moduli fotovoltaici.
Sono i fattori di conversione in energia primaria rinnovabile
e non rinnovabile dell'energia elettrica esportata
prodotta localmente tramite moduli fotovoltaici.
I valori caricati di default sono
quelli previsti dal dispositivo normativo vigente.
I fattori di conversione in energia
primaria dei combustibili fossili e delle biomasse
si definiscono in corrispondenza delle corrispondenti voci
create in Archivio Combustibili.
Relativamente all'energia elettrica
esportata prodotta tramite unità cogenerative, si segue quanto
previsto dalle formule (18), (19) e (20) della specifica tecnica
UNI/TS 11300-5:2016:
fP,ren,exp = (E · fP,ren,del
· aW) / W
fP,nren,exp = (E · fP,nren,del
· aW) / W
fP,tot,exp = (E · fP,tot,del
· aW) / W
Dove:
fP,ren,exp |
è
il fattore di conversione in energia primaria rinnovabile
dell'energia elettrica esportata, exported,
[-]. |
fP,nren,exp |
è
il fattore di conversione in energia primaria non
rinnovabile dell'energia elettrica esportata, exported,
[-]. |
fP,tot,exp |
è
il fattore di conversione in energia primaria totale
dell'energia elettrica esportata, exported,
[-]. |
E |
è
l'energia consegnata in ingresso all'unità cogenerativa
in un anno, [kWh]. |
aW |
è
il fattore di allocazione dell'energia elettrica prodotta,
definito dalla legislazione nazionale, [-]. |
W |
è
l'energia elettrica prodotta dall'unità cogenerativa
in un anno, [kWh]. |
fP,ren,del |
è
il fattore di conversione in energia primaria rinnovabile
del vettore energetico utilizzato dall'unità cogenerativa,
[-]. |
fP,nren,del |
è
il fattore di conversione in energia primaria non
rinnovabile del vettore energetico utilizzato dall'unità
cogenerativa, [-]. |
fP,tot,del |
è
il fattore di conversione in energia primaria totale
del vettore energetico utilizzato dall'unità cogenerativa,
[-]. |
N.B. : i fattori di conversione
in energia primaria totale sono dati dalla somma dei corrispondenti
fattori di conversione in energia primaria rinnovabile e non
rinnovabile.
N.B. : i fattori di conversione
in energia primaria dei combustibili fossili e delle biomasse
si impostano in Archivio Combustibili.