TEMPERATURA OPERANTE ESTIVA
Calcolo della temperatura operante estiva
Il calcolo della temperatura operante
(invernale ed estiva) risulta funzionale rispetto a due criteri:
- per quel che concerne il criterio
2.3.2 "Prestazione energetica in fase estiva ",
la verifica del comportamento estivo dell'edificio può essere
attuata tramite il confronto tra temperatura operante estiva
e la
temperatura di riferimento;
- per quel che concerne il criterio
2.3.3 "Benessere termico", la verifica del comfort
globale attraverso i parametri PMV (Voto Medio Previsto) e
PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti) richiede come
dati
di ingresso i valori della temperatura
media radiante e della temperatura
dell'aria (di cui la temperatura operante è la media aritmetica).
Nel caso del criterio 2.3.2, la
verifica della temperatura operante estiva valutata
con metodo dinamico orario rappresenta la modalità obbligatoria
per gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,
ampliamento volumetrico dotato
di impianto autonomo, ristrutturazione importante di I livello;
nel caso di ristrutturazione importante di II livello, ampliamento
volumetrico servito dall'estensione di impianti
preesistenti, riqualificazione
energetica in luogo della verifica della temperatura operante
estiva è possibile adottare una modalità di verifica della
singola struttura tra quelle previste dall'Allegato 1, art.
3.3,
comma 4, lettere b e c del D.M.
26/06/2015.
Sono, in ogni caso, esclusi dalla
verifica gli edifici classificati nelle categorie E.6 e E.8
in tutte le zone climatiche e tutti gli edifici in zona climatica
F.
Temperatura operante estiva : scostamento massimo in valore
assoluto rispetto alla temperatura di riferimento per la valutazione
estiva
Ai fini della verifica del comportamento
estivo, il software procede al calcolo dello scostamento
massimo in valore assoluto della temperatura operante estiva
rispetto alla temperatura di riferimento; la
verifica risulterà positiva qualora
tale scarto risulti inferiore
a 4 °C.
Tale
verifica è richiesta nel caso di intervento di nuova costruzione
o ristrutturazione importante di I livello.
I progetti
degli interventi di ristrutturazione importante di secondo
livello, riqualificazione energetica e ampliamenti volumetrici
non devono peggiorare i requisiti di comfort estivo.
La temperatura operante estiva
è determinata attraverso la procedura di calcolo dinamico
orario descritto nella UNI EN ISO 52106-1, con riferimento
alla stagione estiva (20 giugno – 21 settembre) in tutti gli
ambienti
principali.
La temperatura di riferimento è
calcolata secondo la formula [(0,33 * θrm )+ 18,8] in
cui θrm rappresenta la temperatura esterna media mobile giornaliera
determinata secondo UNI EN 16798-1 .
Il criterio richiede che venga
verificato che il numero di ore di occupazione del locale,
in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura
operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la
temperatura
di riferimento è inferiore a 4°C, risulti superiore all’85%
delle ore di occupazione del locale tra il 20 giugno e il
21 settembre.