Mc4Software logo Mc4Software help - Guida in linea

TEMPERATURA OPERANTE ESTIVA


 


Calcolo della temperatura operante estiva


Il calcolo della temperatura operante (invernale ed estiva) risulta funzionale rispetto a due criteri:

- per quel che concerne il criterio 2.3.2 "Prestazione energetica in fase estiva ", la verifica del comportamento estivo dell'edificio può essere attuata tramite il confronto tra temperatura operante estiva e la

temperatura di  riferimento;

- per quel che concerne il criterio 2.3.3 "Benessere termico", la verifica del comfort globale attraverso i parametri PMV (Voto Medio Previsto) e PPD (Percentuale Prevista di Insoddisfatti) richiede come dati

di ingresso i valori della temperatura media radiante e della temperatura dell'aria (di cui la temperatura operante è la media aritmetica).

 

Nel caso del criterio 2.3.2, la verifica della  temperatura operante estiva valutata con metodo dinamico orario rappresenta la modalità obbligatoria per gli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione,

ampliamento volumetrico dotato di impianto autonomo, ristrutturazione importante di I livello; nel caso di ristrutturazione importante di II livello, ampliamento volumetrico servito dall'estensione di impianti

preesistenti, riqualificazione energetica in luogo della verifica della temperatura operante estiva è possibile adottare una modalità di verifica della singola struttura tra quelle previste dall'Allegato 1, art. 3.3,

comma 4, lettere b e c del D.M. 26/06/2015.

Sono, in ogni caso, esclusi dalla verifica gli edifici classificati nelle categorie E.6 e E.8 in tutte le zone climatiche e tutti gli edifici in zona climatica F.

 


Temperatura operante estiva : scostamento massimo in valore assoluto rispetto alla temperatura di riferimento per la valutazione estiva


Ai fini della verifica del comportamento estivo,  il software procede al calcolo dello scostamento massimo in valore assoluto della temperatura operante estiva rispetto alla temperatura di riferimento; la

verifica risulterà positiva qualora tale scarto risulti inferiore a 4 °C.

Tale verifica è richiesta nel caso di intervento di nuova costruzione o ristrutturazione importante di I livello.

I progetti degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, riqualificazione energetica e ampliamenti volumetrici non devono peggiorare i requisiti di comfort estivo.

La temperatura operante estiva è determinata attraverso la procedura di calcolo dinamico orario descritto nella UNI EN ISO 52106-1, con riferimento alla stagione estiva (20 giugno – 21 settembre) in tutti gli

ambienti principali.

La temperatura di riferimento è calcolata secondo la formula [(0,33 * θrm )+ 18,8]  in cui θrm rappresenta la temperatura esterna media mobile giornaliera determinata secondo UNI EN 16798-1 .

Il criterio richiede che venga verificato che il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la

temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, risulti superiore all’85% delle ore di occupazione del locale tra il 20 giugno e il 21 settembre.