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ILLUMINAZIONE NATURALE


Ai fini della  verifica prevista al paragrafo  "2.4.7 Illuminazione naturale", in interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione per tutte le destinazioni d'uso, ad eccezione delle scuole e di

particolari ambienti in cui vigono normative di settore (es: sale operatorie, sale radiologiche), il D.M. 23/06/2022 prevede che venga garantito un livello minimo illuminamento da luce naturale, corrispondente ad almeno

300 [lux], verificato almeno nel 50% dei punti di misura all’interno del locale, e di 100 [lux], verificato almeno nel 95% dei punti di misura, per almeno la metà delle ore di luce diurna.

I valori di illuminamento di progetto non vengono calcolati dal software ma devono essere inseriti a cura del progettista, unitamente ai corrispondenti valori limite, nell'ambito della sezione Dati per l’illuminotecnica”.

Per le scuole primarie e secondarie dev'essere garantito un livello medio di illuminamento da luce naturale, corrispondente ad  almeno 500 [lux], verificato nel 50% dei punti di misura e 300 [lux] verificato nel 95% dei

punti di misura, per almeno la metà delle ore di luce diurna.

Per le scuole materne e gli asili nido dev'essere garantito un livello ottimale di illuminamento da luce naturale di, corrispondente ad almeno 750 [lux], verificato nel 50% dei punti di misura e 500 [lux] verificato nel 95%

dei punti di misura, per almeno la metà delle ore di luce diurna.

Oltre che per intera zona, tali valori sono compilabili e discriminabili a livello di singolo locale, agendo all'interno dei relativi dati estesi.

Nei progetti di ristrutturazione edilizia  in cui non è possibile  garantire una distribuzione dei livelli di illuminamento come sopra  indicato, sia per motivi strutturali (assenza di pareti o coperture direttamente a contatto

con l’esterno) che per effetto di vincoli a tutela dii beni architettonici o paesaggistici  è garantito un  fattore medio di luce diurna maggiore del 2% per qualsiasi destinazione d’uso, escluse quelle per le quali sono vigenti

norme specifiche di settore (come sale operatorie, sale radiologiche, ecc.) ed escluse le scuole materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie per le quali il fattore medio di luce diurna da garantire, è maggiore

del 3%.

In queste specifiche casistiche (e in tutti i progetti ancora sottostanti al criterio  "2.3.5.1 Illuminazione naturale"- D.M. 11/10/2017") occorre procedere alla compilazione dei parametri legati alla trasmissione luminosa dei

serramenti, delle strutture opache e delle porte.

Nell’ambito della sezione “Dati per l’illuminotecnica”, si definisce il valore limite del Fattore di luce diurna in funzione della tipologia di ambiente.

 

 

 


Archivio serramenti di progetto - Scheda Solari - sezione "Dati per C.A.M."


 


AI fini del calcolo dell'illuminazione naturale  nell'ambito della caratterizzazione dei serramenti, è richiesta l'immissione di:

- Coefficiente di trasmissione luminosa del vetro

- Coefficiente di riduzione del fattore finestra (Appendice A - UNI 10480)

- Coefficiente di riflessione luminosa del cassonetto

- Superficie apribile

AI fini del calcolo della temperatura operante estiva, nell'ambito della caratterizzazione dei serramenti, è richiesta l'immissione del Fattore di rivestimento del vetro.


Archivio Strutture - "Dati illuminotecnici per C.A.M."


 

 


Archivio Porte - "Dati per C.A.M."