ILLUMINAZIONE NATURALE
Ai fini della verifica prevista
al paragrafo "2.4.7
Illuminazione naturale", in interventi di nuova
costruzione, demolizione e ricostruzione per tutte le destinazioni
d'uso, ad eccezione delle scuole e di
particolari ambienti in cui vigono
normative di settore (es: sale operatorie, sale radiologiche),
il D.M. 23/06/2022 prevede che venga garantito un
livello
minimo illuminamento da luce naturale, corrispondente
ad almeno
300 [lux],
verificato almeno nel 50% dei punti di misura all’interno
del locale, e di 100 [lux], verificato almeno nel 95% dei
punti di misura, per almeno la metà delle ore di luce diurna.
I valori di illuminamento di progetto
non vengono calcolati dal software ma devono essere inseriti
a cura del progettista, unitamente ai corrispondenti valori
limite, nell'ambito della sezione “Dati per l’illuminotecnica”.
Per le scuole primarie e secondarie
dev'essere garantito un livello
medio di illuminamento da luce naturale, corrispondente
ad almeno 500 [lux], verificato nel 50% dei punti di
misura e 300 [lux] verificato nel 95% dei
punti di misura,
per almeno la metà delle ore di luce diurna.
Per le scuole materne e gli asili
nido dev'essere garantito un livello
ottimale di illuminamento da luce naturale di, corrispondente
ad almeno 750 [lux], verificato nel 50% dei punti di misura
e 500 [lux] verificato nel 95%
dei punti
di misura, per almeno la metà delle ore di luce diurna.
Oltre che per intera zona, tali
valori sono compilabili e discriminabili a livello di singolo
locale, agendo all'interno dei relativi dati estesi.
Nei
progetti di ristrutturazione edilizia in cui non è possibile
garantire una distribuzione dei livelli di illuminamento
come sopra indicato, sia per motivi strutturali (assenza
di pareti o coperture direttamente a contatto
con l’esterno) che per effetto
di vincoli a tutela dii beni architettonici o paesaggistici
è garantito un fattore medio di luce diurna maggiore
del 2% per qualsiasi destinazione d’uso, escluse quelle per
le quali sono vigenti
norme specifiche di settore (come
sale operatorie, sale radiologiche, ecc.) ed escluse le scuole
materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie
per le quali il fattore medio di luce diurna da garantire,
è maggiore
del
3%.
In queste specifiche casistiche
(e in tutti i progetti ancora sottostanti al criterio "2.3.5.1
Illuminazione naturale"-
D.M. 11/10/2017")
occorre procedere alla compilazione dei parametri legati
alla trasmissione luminosa dei
serramenti, delle strutture opache
e delle porte.
Nell’ambito
della sezione “Dati per l’illuminotecnica”,
si definisce il valore limite del Fattore di luce diurna in
funzione della tipologia di ambiente.

Archivio serramenti di progetto - Scheda Solari - sezione
"Dati per C.A.M."
Modulo
di Mc4Suite |
HTCad |
NoiseCad
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Sottomoduli |
Calcolo energetico
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Carichi termici
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Pannelli
radianti
|
Impianti
idronici
|
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AI fini del calcolo dell'illuminazione naturale nell'ambito
della caratterizzazione dei serramenti, è richiesta l'immissione
di:
- Coefficiente di trasmissione
luminosa del vetro
- Coefficiente di riduzione del
fattore finestra (Appendice A - UNI 10480)
- Coefficiente di riflessione luminosa
del cassonetto
- Superficie apribile
AI fini del calcolo della temperatura operante estiva,
nell'ambito della caratterizzazione dei serramenti, è richiesta
l'immissione del Fattore di rivestimento del vetro.
Archivio Strutture - "Dati illuminotecnici per C.A.M."
Modulo
di Mc4Suite |
HTCad |
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Sottomoduli |
Calcolo energetico
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Pannelli
radianti
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Impianti
idronici
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Archivio Porte - "Dati per C.A.M."
Modulo
di Mc4Suite |
HTCad |
NoiseCad
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Sottomoduli |
Calcolo energetico
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Carichi termici
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Pannelli
radianti
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Impianti
idronici
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