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ILLUMINAZIONE NATURALE


Ai fini della  verifica prevista al paragrafo  "2.3.7 Illuminazione naturale", in interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedono una modifica

delle pareti finestrate, per tutte le destinazioni d'uso, ad eccezione delle scuole e di particolari ambienti in cui vigono normative di settore (es: sale operatorie, sale radiologiche), il D.M. 24/11/2025 prevede che venga

garantito un livello minimo illuminamento da luce naturale, corrispondente ad almeno 300 [lux], verificato almeno nel 50% della superficie di riferimento  del locale, e di 100 [lux], verificato almeno nel 95% della superficie

di riferimento, per almeno la metà delle ore di luce diurna.

I requisiti dovranno essere rispettati per almeno il 75% dei locali.

I valori di illuminamento di progetto non vengono calcolati dal software ma devono essere inseriti a cura del progettista, unitamente ai corrispondenti valori limite, nell'ambito della sezione Dati per l’illuminotecnica”.

Per le scuole primarie e secondarie dev'essere garantito un livello medio di illuminamento da luce naturale, corrispondente ad  almeno 500 [lux], verificato nel 50% dei punti di misura e 300 [lux] verificato nel 95% dei

punti di misura, per almeno la metà delle ore di luce diurna.

Per le scuole materne e gli asili nido dev'essere garantito un livello ottimale di illuminamento da luce naturale di, corrispondente ad almeno 750 [lux], verificato nel 50% dei punti di misura e 500 [lux] verificato nel 95%

dei punti di misura, per almeno la metà delle ore di luce diurna.

Oltre che per intera zona, tali valori sono compilabili e discriminabili a livello di singolo locale, agendo all'interno dei relativi dati estesi.

Nei progetti di ristrutturazione edilizia  in cui non è possibile  garantire una distribuzione dei livelli di illuminamento come sopra  indicato, sia per motivi strutturali (assenza di pareti o coperture direttamente a contatto

con l’esterno) che per effetto di vincoli a tutela dii beni architettonici o paesaggistici  è garantito un  fattore medio di luce diurna maggiore del 2% per qualsiasi destinazione d’uso, escluse quelle per le quali sono vigenti

norme specifiche di settore (come sale operatorie, sale radiologiche, ecc.) ed escluse le scuole materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie per le quali il fattore medio di luce diurna da garantire, è maggiore

del 3%.

In queste specifiche casistiche (e in tutti i progetti ancora sottostanti al criterio  "2.3.5.1 Illuminazione naturale"- D.M. 11/10/2017") occorre procedere alla compilazione dei parametri legati alla trasmissione luminosa dei

serramenti, delle strutture opache e delle porte.

Nell’ambito della sezione “Dati per l’illuminotecnica”, si definiscono:

- i valori di illuminamento di progetto e limite secondo UNI EN 17037

- il valore limite del Fattore di luce diurna in funzione della tipologia di ambiente.

 

 

Laddove sussista la necessità di differenziare i valori illuminotecnici per singoli ambiente, si dovrà operare all'interno dei dati estesi di ciascuno dei locali interessati ponendo il segno di spunta in corrispondenza del

checkbox "Dati fissati" nel contesto del criterio C.A.M. 2.3.7.

 

 


Archivio serramenti di progetto - Scheda Solari - sezione "Dati per C.A.M."


 


AI fini del calcolo dell'illuminazione naturale  nell'ambito della caratterizzazione dei serramenti, è richiesta l'immissione di:

- Coefficiente di trasmissione luminosa del vetro

- Coefficiente di riduzione del fattore finestra (Appendice A - UNI 10480)

- Coefficiente di riflessione luminosa del cassonetto

- Superficie apribile

AI fini del calcolo della temperatura operante estiva, nell'ambito della caratterizzazione dei serramenti, è richiesta l'immissione del Fattore di rivestimento del vetro.


Archivio Strutture - "Dati illuminotecnici per C.A.M."


 

 


Archivio Porte - "Dati per C.A.M."