Dati generali e climatici - Fabbisogno energetico
edificio


Impostazioni aggiuntive per la verifica dei Criteri Ambientali
Minimi
La predisposizione al calcolo finalizzato
alle verifiche dei Criteri Ambientali Minimi implica :
- la selezione dell'opzione
Acquisizione Titolo Abilitativo
in
corrispondenza della voce "Oggetto
"
- la
selezione dell'opzione "Secondo
C.A.M. - Criteri ambientali minimi" in corrispondenza della voce
"Verifiche di
legge".
Il decreto
legislativo adottato (in funzione della località di progetto)
influenzerà le verifiche dei criteri ambientali in base al
tipo di intervento prescelto nel campo successivo.
In corrispondenza della voce
Tipo di Intervento occorre quindi indicare
la tipologia di intervento di cui sarà oggetto il fabbricato.
Per la descrizione
dettagliata di ciascun intervento si rimanda alla consultazione
della corrispondente sezione all'interno della pagina descrivente
la predisposizione alle verifiche
dei requisiti minimi.
In questa
sede si rammenta che le verifiche C.A.M. si distinguono
a seconda che l'intervento si inquadri come Nuova costruzione,
demolizione e ricostruzione, Ampliamenti di volumi esistenti
(Recupero di
volumi esistenti precedentemente
non climatizzati o cambio di destinazione d'uso) e
come Ristrutturazione
importanti di I livello, piuttosto che come Ristrutturazione importanti di
II livello e Riqualificazioni
energetiche.
Tipo di Calcolo UNI/TS
11300 : le opzioni sono le seguenti:
A1: corrisponde
alla valutazione Design Rating previsto dalle
UNI/TS 11300 ; esso implica l'adozione dei metodi di calcolo
analitici in aspetti quali il calcolo dello scambio con ambienti
non climatizzati, calcolo della capacità termica, calcolo
dello scambio con il terreno, calcolo delle perdite di distribuzione;
si applica agli edifici di nuova costruzione, alle porzioni
di ampliamento di edifici esistenti, demolizione e ricostruzione,
ristrutturazione totale di porzioni di edifici esistenti.
A2: corrisponde alla
valutazione Asset Rating
previsto dalle UNI/TS 11300; esso implica l'adozione dei metodi
di calcolo analitici o, in loro sostituzione, dei metodi forfettari
o semplificati, in aspetti quali il calcolo dello scambio
con ambienti non climatizzati, calcolo della capacità termica,
calcolo dello scambio con il terreno, calcolo delle perdite
di distribuzione; si applica agli edifici esistenti
Edificio Pubblico:
per gli edifici pubblici o ad uso pubblico le quote di integrazione
da fonte rinnovabile sono ulteriormente incrementate secondo
le disposizioni previste dall'Allegato III del D.L. 199/2021
o dispositivo regionale correlato.
Data Presentazione Richiesta
titolo : occorre indicare la data di
presentazione della richiesta del permesso di costruzione
o dell'intervento edilizio previsto su edificio esistente;
tale valore consente di
discriminare i valori di trasmittanza
limite delle strutture edilizie secondo le scadenze temporali
fissate dalla normativa legislativa e l'entità delle quote
di copertura da fonte rinnovabile da garantire ai sensi del
decreto
legge 199/2021.
Ai fini C.A.M., i tre decreti succedutesi
a partire dal 2017 vengono osservati in base alle seguenti
cadenze temporali:
- secondo D.M. 24/11/2025 con data
pari o successiva al 02/02/2026
- secondo D.M. 23/06/2022 con data
compresa tra il 04/12/2022 e il 01/02/2026
- secondo D.M. 11/10/2017 con data
pari o antecedente al 03/12/2022
La selezione di una data anteriore
al 02/02/2026 e posteriore al 04/12/2022 imporrà il rispetto
delle verifiche secondo il D.M. 23/06/2022 per tutti i progetti
che ricadono nel periodo transitorio secondo le seguenti casisitiche:
- contratti
congiunti di progettazione esecutiva e lavori, il cui
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) è stato validato
entro il 01/02/2026 e il bando pubblico pubblicato entro 90
giorni dalla validazione del PFTE ;
- contratti
aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori , il cui
Progetto Esecutivo è stato validato entro il 01/02/2026 e
il bando pubblico pubblicato entro 90 giorni dalla validazione
del Progetto Esecutivo.
In entrambi i casi, il periodo
di salvaguardia che garantisce la continuità amministrativa
rispetto al D.M. 23/06/2022 termina il 02/05/2026.
La selezione di una pari o anteriore
al 03/12/2022 imporrà il rispetto delle verifiche secondo
il D.M. 11/10/2017 per garantire la compatibilità con
i vecchi progetti.
Edificio
sito in zona A D.M. 2 aprile 1968 , n. 1444
: occorre selezionare tale opzione qualora l'immobile sia
ubicato nell'ambito di una zona A (zona territoriale omogenea
ai sensi dell'art. 2 del Decreto del
Ministero
dei Lavori Pubblici del 2
aprile 1968 n. 1444), ovvero in area che rivesta
carattere storico, artistico o di particolare pregio
ambientale e che, come tale, benefici del dimezzamento delle
quote limite di
copertura
da fonte rinnovabile.
In corrispondenza della sezione
"Proprietà termofisiche
del terreno" occorre indicare i valori dei parametri.
Densità [kg/m3]
Capacità termica
[J/Kg K]
Zona
Climatica: impostato
automaticamente alla selezione della località di progetto.
Irradianza media
mensile sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione
estiva [W/m2] : tale valore,
se superiore a 290 W/m2, impone la necessità di eseguire
le verifiche in termini di inerzia termica previste dal Decreto
Requisiti Minimi.
Temperatura acqua di rete
[°C] : per valutazioni di tipo A1 e A 2 la temperatura
dell'acqua fredda dev'essere equiparata alla media annuale
delle temperature medie mensili dell'aria esterna (secondo
UNI 10349-1:2016) della località di progetto, in accordo con
il par. 7.1.1 della UNI/TS 11300-2:2019 ; il software esegue
in automatico tale valutazione all'atto dell'inserimento della
località di progetto.
Contesto
territoriale: scegliere
una delle voci tra "CENTRO URBANO", "PERIFERIA",
"CAMPAGNA". Il valore selezionato è utilizzato per
il calcolo analitico (secondo UNI EN ISO 13370) del coefficiente
di accoppiamento termico in regime stazionario tra l'ambiente
interno ed esterno, qualora si abbia un'esposizione controterra
di tipo "PAVIMENTO SU SPAZIO AERATO" (permette,
in particolare, di definire il fattore di schermatura al vento
fw)
Altezza di calcolo della
superficie calpestabile [m] : tale
campo permette d indicare il valore di altezza netta al
di sotto del quale interviene l'esclusione automatica della
superficie utile di ambienti climatizzati.
Esso permette di
rispondere alla definizione di superficie utile per la determinazione
degli indici di prestazione energetica così come previsto
dalla "Modifica dell'Allegato A (ulteriori definizioni)
del D.L. 19/08/2005 n. 192" pubblicato con il Decreto
del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/11/2012 (GU
n.21 del 25-1-2013). Nello specifico, al punto n.50
dell'allegato A, si definisce la superficie utile come
" [.. ] la superficie netta calpestabile dei volumi
interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore
di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe
relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese
nell'unita immobiliare [..] ".
Anno di costruzione : inserire l'anno di costruzione
del fabbricato.