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Verifica dei Criteri Ambientali Minimi
2.3.7 "Illuminazione naturale"
Interventi di Nuova costruzione, Demolizione e ricostruzione, Ristrutturazione urbanistica
Il requisito impone la necessità di garantire, nei progetti di ristrutturazione urbanistica, nuova costruzione e demolizione e ricostruzione, una dotazione e una distribuzione minima dell’illuminazione naturale all’interno dei locali regolarmente occupati, per qualsiasi destinazione d’uso (escluse quelle per le quali sono vigenti norme specifiche di settore come sale operatorie, sale radiologiche, ecc. ed escluse le scuole materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie, per le quali sono prescritti livelli di illuminazione naturale superiore) corrispondente ad un illuminamento da luce naturale di almeno 300 lux. Allo stato attuale nel software non sono implementate le procedure indicate nella norma UNI EN 17037 per cui i valori di illuminamento di progetto e limite devono essere inseriti entrambi all'interno dell'apposita sezione delle zone impiantistiche o nei dati estesi dei locali interessati. Il software riporterà i valori così inseriti all'interno dell'apposito paragrafo della relazione attestante il rispetto dei criteri ambientali minimi.
L'assegnazione del livello di illuminamento naturale avviene sulla base delle definizioni contenute nel decreto CAM riferite, in particolar modo agli ambienti scolastici, combinando il valore conseguito nel 50 % della superficie di riferimento con quello conseguito nel 95% della superficie di riferimento . I requisiti dovranno essere rispettati per almeno il 75% dei locali destinati alla permanenza di persone. I livelli minimi riportati nel criterio si intendono riferiti non alla destinazione d’uso generica dell’edificio (es scuola secondaria, ospedale, ecc..) ma alla destinazione d’uso del singolo locale; per cui l'impostazione dei valori dovrà essere eseguita sostanzialmente nei dati estesi degli ambienti interessati.
Interventi di Ristrutturazione edilizia, Restauro e risanamento conservativo
Nei progetti di ristrutturazione edilizia nonché di restauro e risanamento conservativo, laddove non sia possibile garantire nell'ambito di locali destinati all'occupazione di persone, un livello di illuminazione naturale corrispondente ad una distribuzione corrispondente ai valori limite previsti per le nuove costruzioni, occorre garantire, in alternativa, un fattore medio di luce diurna maggiore del 2% per qualsiasi destinazione d’uso; sono escluse quelle destinazioni per le quali sono vigenti norme specifiche di settore (ad esempio sale operatorie, sale radiologiche, ecc.) nonché le scuole materne, gli asili nido e le scuole primarie e secondarie per le quali il fattore medio di luce diurna da garantire è maggiore del 3%. I dati di input necessari in questa casistica sono illustrati relativamente all'Archivio Finestre, all'Archivio Porte e all'Archivio Strutture nella sezione C.A.M. - Illuminamento naturale".
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