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Verifica dei Criteri Ambientali Minimi


 


2.3.2  "Prestazione energetica in fase estiva" e verifica NZEB


La verifica del comportamento estivo dell'involcuro edilizio è eseguita con modalità diverse a seconda del tipo di intervento:

- nel caso di intervento di nuova costruzione, di demolizione e ricostruzione, di ampliamento volumetrico servito tramite impianti autonomi, di ristrutturazione importante di primo livello, il progetto deve garantire la

prestazione energetica in fase estiva e le relative adeguate condizioni di benessere termico negli ambienti interni tramite la verifica per ciascun ambiente dell'edificio destinato alla permanenza delle persone che il

numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operativa, in assenza di impianto di raffrescamento, e la temperatura di riferimento, è inferiore a 4°C, risulti

superiore all’85% delle ore di occupazione del locale tra il 20 giugno e il 21 settembre.

Oltre agli edifici di nuova costruzione anche gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti di primo livello (ristrutturazione non rilevante) devono essere edifici ad energia quasi zero.

Sono esclusi da questa verifica gli edifici classificati nelle categorie E.6 ed E.8 in tutte le zone climatiche ed inoltre tutti gli edifici in zona climatica F.

- gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello, riqualificazione energetica e ampliamenti volumetrici serviti da estensioni dell'impianto preesistente non devono peggiorare i requisiti di benessere

termico estivo. La verifica può essere svolta tramite calcoli dinamici o valutazioni sulle singole strutture oggetto di intervento, come da all.1 art. 3.3 comma 4 b) e c) del DM 26 giugno 2015.

 

 


Verifica Temperatura operante estiva


 

Ai fini della verifica del comportamento estivo,  il software procede al calcolo dello scostamento massimo in valore assoluto della temperatura operante estiva rispetto alla temperatura di riferimento; la

verifica risulterà positiva qualora tale scarto risulti inferiore a 4 °C.

Tale verifica è richiesta nel caso di intervento di nuova costruzione o ristrutturazione importante di I livello.

La temperatura operante estiva è determinata attraverso la procedura di calcolo dinamico orario descritto nella UNI EN ISO 52106-1, con riferimento alla stagione estiva (20 giugno – 21 settembre) in tutti gli

ambienti principali.

In questo contesto, dal motore di calcolo in regime dinamico orario, viene automaticamente acquisita la temperatura interna operativa valutata in condizione di evoluzione libera ("free floating") ovvero in assenza di

impianto termico o con impianto termico spento.

La temperatura di riferimento è calcolata secondo la formula [(0,33 * θrm )+ 18,8]  in cui θrm rappresenta la temperatura esterna media mobile giornaliera determinata secondo UNI EN 16798-1 .

Il criterio richiede che venga verificato che il numero di ore di occupazione del locale, in cui la differenza in valore assoluto tra la temperatura operante (in assenza di impianto di raffrescamento) e la

temperatura di riferimento è inferiore a 4°C, risulti superiore all’85% delle ore di occupazione del locale tra il 20 giugno e il 21 settembre.

Tale valutazione richiede, tra gli altri, la valutazione della temperatura operante invernale ed estiva secondo il metodo dinamico orario previsto dalla UNI EN ISO 52016-1; per cui prima di lanciare il calcolo occorre

sincerarsi di aver provveduto alla compilazione di tutti i dati di input che presiedono alla valutazione energetica in regime dinamico.

Rammentiamo nel seguito le sezioni dell'help online  dedicate all'impostazione dei dati per il calcolo energetico in regime orario:

Componenti architettoniche (strutture opache, finestre)

Impostazioni delle zone impiantistiche

Profili orari in temperatura

Profili orari in percentuale

 

 


Verifica massa superficiale o della trasmittanza termica periodica


 

 

Nel secondo caso, laddove non si intenda effettuare la verifica secondo metodo dinamico, sono selezionabili due opzioni alternative:

1) verifica che la massa superficiale di cui al comma 29 dell’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, riferita ad ogni singola struttura opaca verticale dell’involucro esterno sia di almeno 250 kg/m2;

2) verifica che la trasmittanza termica periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell’involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, risulti inferiore al valore di 0,09 W/m²K per le pareti

opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-Ovest/Nord/Nord-Est) ed inferiore al valore di 0,16 W/m²K per le pareti opache orizzontali e inclinate

 

Le tre modalità di verifiche sono selezionabili, in maniera mutuamente esclusiva, nella sezione superiore della scheda.

Scelto il criterio di verifica, il software evidenzierà nella sezione centrale della scheda (verifiche globali del criterio) la modalità prescelta e, nella sezione inferiore, il relativo dettaglio.