Roadmap 2026:
i prossimi sei mesi con Mc4Suite.
Dai CAM Edilizia 2025 al Conto Termico 3.0, sino al nuovo D.M. Requisiti Minimi.
18/12/2025 – Approfondimento a cura dell’Ing. Enrico MASTROMAURO

Sommario
Premessa
Il panorama legislativo italiano sull’efficienza energetica e la sostenibilità sta vivendo una fase di profondo rinnovamento.
Questa seconda parte del 2025 è stata caratterizzata dalla pubblicazione di tre decreti fondamentali, che delineano il quadro tecnico dei prossimi anni:
- l’incentivazione fiscale di interventi di riqualificazione energetica per effetto del Decreto del 07/08/2025 “Incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili” (nel seguito “Decreto Conto Termico 3.0”) pubblicato nella G.U. n. 224 del 26/09/2025;
- la verifica dei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per effetto del Decreto 24/11/2025 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” (nel seguito “Decreto C.A.M. 2025”) pubblicato nella G.U. n. 281 del 03/12/2025;
- la verifica dei requisiti minimi e l‘attestazione della prestazione energetica per effetto del Decreto 28/10/2025 “Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” (nel seguito “Decreto Requisiti Minimi 2025”) pubblicato nella G.U. n. 283 del 05/12/2025.
In Mc4Software seguiamo costantemente tutte queste evoluzioni, partecipando attivamente ai tavoli tecnici e Gruppi di Lavoro del CTI (Comitato Termotecnico Italiano). Questa presenza istituzionale ci permette di fornire uno strumento di calcolo non solo preciso, ma rigorosamente sincronizzato con le reali date di vigenza dei decreti legislativi.
Evitando rilasci prematuri, la nostra strategia prevede un rilascio graduale e guidato delle novità, senza generare incertezza operativa durante questa importante fase di transizione.
L’obiettivo è garantire che il progettista disponga delle nuove funzionalità esattamente nel momento in cui ne avrà effettivamente bisogno, evitando pericolose sovrapposizioni.
Mc4Suite evolverà quindi di pari passo con l’operatività del cantiere e dell’ufficio tecnico.
L’evoluzione sarà strutturata attraverso la pubblicazione di una nuova release, Mc4Suite 2026, necessaria per l’aggiornamento dei motori di calcolo e garantire la piena conformità dei progetti con titoli edilizi successivi alle date di entrata in vigore dei diversi decreti.
In questo scenario, il costante aggiornamento del programma diverrà condizione fondamentale per garantire la conformità dei progetti ai nuovi requisiti di Legge.
L’approccio adottato mira a far sì che la complessità normativa venga completamente assorbita dal software, lasciando l’operatività dell’utente pressoché invariata e focalizzata sull’unico aspetto che richiederà effettivamente una maggiore attenzione progettuale: il calcolo dei ponti termici.
C.A.M. Edilizia 2025
Le informazioni tecniche più rilevanti
Il testo del Decreto del 24/11/2025, per gli aspetti concernenti la prestazione energetica, la qualità dell’aria, il benessere termico ed acustico, riprende in buona parte quanto già previsto dal decreto del 23/06/2022, applicandovi alcune integrazioni e/o modifiche, tra le quali segnaliamo:
- la verifica della prestazione energetica in fase estiva (criterio 2.3.2), per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione importante di I livello, deve avvenire esclusivamente sulla base del confronto della temperatura operativa calcolata secondo UNI EN ISO 52016-1, rispetto alla temperatura di riferimento;
- ai fini della verifica del benessere termico (criterio 2.3.3), per edifici non dotati di impianto di raffrescamento, dev’essere valutata e dichiarata la categoria di intervallo di temperatura operativa interna secondo il criterio “adattivo” previsto dalla UNI EN 16798-1;
- ai fini della verifica degli impianti di illuminazione per interni (criterio 2.3.4), i sistemi di gestione degli apparecchi di illuminazione devono essere in grado di effettuare accensione, spegnimento e regolazione elettronica in modo automatico, su base oraria e sulla base degli eventuali apporti luminosi naturali, garantendo il raggiungimento della classe B (secondo norma UNI EN ISO 52120-1) delle funzioni di controllo del sistema tecnico dell’illuminazione;
ai fini della verifica della qualità dell’aria interna (criterio 2.3.6), in tutti i locali abitabili, occorre assicurare un’adeguata qualità tramite un sistema di ventilazione meccanica:
- dotato di recuperatore di calore con efficienza ≥ 80 %;
- progettato in modo tale da assicurare un’elevata tenuta all’aria e garantire uno Specific Fan Power < 1,5 kW/(m3 s);
- dotato di tecnologie finalizzate al monitoraggio dei parametri relativi alla qualità dell’aria e dell’efficienza del sistema di filtrazione;
Per tutte le nuove costruzioni, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione, deve essere garantita la portata definita dalla Classe II della UNI EN 16798-1 e i requisiti Very Low Polluting Building nella medesima classe.
Per le ristrutturazioni importanti di primo livello, deve essere garantita la portata definita dalla Classe II della UNI EN 16798-1, e i requisiti Low Polluting Building nella medesima classe.
Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e le riqualificazioni energetiche, limitatamente alla sola ristrutturazione di impianto termico, nel caso di impossibilità tecnica nel conseguire le portate definite dalla Classe II della UNI EN 16798-1, è concesso il conseguimento della Classe III della stessa norma.
- la verifica dell’illuminazione naturale (criterio 2.3.7), in termini di raggiungimento del valore “minimo” (tutte le destinazioni d’uso tranne gli edifici scolastici) e “medio” (per gli edifici scolastici) di illuminamento secondo la norma UNI EN 17037, è estesa a tutti gli interventi, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie che prevedano una modifica delle pareti finestrate. I valori di illuminamento devono essere ora garantiti in relazione alla superficie di riferimento e non più in relazione ai punti di misura. Negli edifici non scolastici il livello minimo in termini di luce naturale dev’essere rispettato per almeno il 75 % dei locali. Negli edifici scolastici, laddove non si possa garantire il livello medio, si dovrà comunque assicurare almeno il raggiungimento del valore minimo.
- ai fini del controllo dell’immissione di radiazione solare (criterio 2.3.8), è richiesto il raggiungimento da parte delle schermature solari mobili esterne di un valore di trasmissione solare totale (vetro + schermo) inferiore o uguale a 0,15 (ovvero pari o migliore della classe 3 della UNI EN 14501); nel caso di schermature fisse (aggetti), l’effetto di ombreggiamento dev’essere verificato assicurando che i fattori di ombreggiamento medi delle finestre (Fov, Ffin, Fho), calcolati secondo UNI/TS 11300-1, siano inferiori a 0,85 in estate e maggiori a 0,3 in inverno;
- ai fini della verifica della tenuta all’aria (criterio 2.3.9), non sono più previste soglie premianti per il parametro n50;
- l’analisi di fattibilità tecnico-economica per interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione importante di I e II livello di edifici di superficie utile > 1000 m2 dev’essere eseguita sulla base di una Diagnosi Energetica nella quale il calcolo del fabbisogno energetico per riscaldamento e raffrescamento sia eseguito secondo il metodo orario previsto dalla UNI EN ISO 52016-1.
Sono altresì previsti tre nuovi criteri premianti concernenti:
- la prestazione energetica migliorativa (criterio 4.3.2);
- la dissassemblabilità, il riutilizzo e riciclo delle singole componenti degli impianti tecnologici (criterio 4.3.3);
- l’installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (criterio 4.3.4).
L’operatività, solo per titoli edilizi successivi al 1° febbraio 2026
Il Decreto “C.A.M. 2025” entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione, ovvero a partire dal 02/02/2026.
Per questi motivi, tutti gli appalti pubblici con titoli edilizi precedenti seguiranno l’applicazione del D.M. Criteri Ambientali Minimi del 23/06/2022 (o la versione ancor più datata, secondo D.M. 11/10/2017, nel caso di titoli antecedenti al 04/12/2022): il software adegua le verifiche richieste sulla base della Data Presentazione Richiesta Titolo edilizio, indicata nel pannello Fabbisogno Energetico > Titolo abilitativo/APE del menù Dati generali e climatici.
Nonostante l’introduzione del calcolo orario obbligatorio per edifici con superficie utile sopra i 1000 mq, le maschere di inserimento del modulo software HtCAM rimarranno le stesse. La complessità del metodo orario secondo UNI EN ISO 52016-1 viene gestita dal motore di calcolo in background.
La pregressa acquisizione di dimestichezza con le funzionalità dedicate risulterà premiante ai fini dell’efficienza operativa.
Il nostro impegno si concentrerà sull’implementazione dell’allegato nazionale (NA) della UNI EN 16798-1 e della UNI EN ISO 52016-1, anch’essi pubblicati solo di recente, cui seguiranno approfondimenti tecnici e videocorsi dedicati.
Conto Termico 3.0
Le informazioni tecniche più rilevanti
Con il nuovo testo, vengono incentivati interventi che implichino la sostituzione di impianti termici esistenti con impianti termici:
- dotati di pompa di calore (in maniera esclusiva (Titolo III, Art. 8, Comma 1, lettera a) o nell’ambito di sistemi ibridi factory made, bivalenti o integrate come “add on” (Titolo III, Art. 8, Comma 1, lettera b);
- dotati di caldaie alimentate da biomassa (Titolo III, Art. 8, Comma 1, lettera c);
- dotati di collettori solari (Titolo III, Art. 8, Comma 1, lettera d);
- scaldacqua in pompa di calore (in sostituzione di scaldacqua a gas o elettrici, Titolo III, Art. 8, Comma 1, lettera e);
- alimentati da sistemi di teleriscaldamento efficiente (Titolo III, Art. 8, Comma 1, lettera f);
- dotati di microcogeneratori alimentati da fonti rinnovabili (Titolo III, Art. 8, Comma 1, lettera g);
e, per i soli edifici di proprietà della pubblica amministrazione (o di enti del terzo settore) ed edifici del solo ambito terziario di proprietà di soggetti privati:
- l’isolamento delle strutture opache (anche con la concomitante installazione di sistemi VMC) (Titolo II, Art. 5, Comma 1, lettera a);
- la sostituzione dei serramenti (Titolo II, Art. 5, Comma 1, lettera b) e relativi sistemi di schermatura solare (Titolo II, Art. 5, Comma 1, lettera c);
- la trasformazione di edifici esistenti in edifici NZEB (Titolo II, Art. 5, Comma 1, lettera d);
- la sostituzione di sistemi di illuminazione (Titolo II, Art. 5, Comma 1, lettera e)
- l’installazione di sistemi di Building Automation (Titolo II, Art. 5, Comma 1, lettera f)
- l‘installazione di sistemi di ricarica di veicoli elettrici (solo se contestuale all’installazione di un impianto termico dotato di pompa di calore, Titolo II, Art. 5, Comma 1, lettera g);
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici (solo se contestuale all’installazione di un impianto termico dotato di pompa di calore, Titolo II, Art. 5, Comma 1, lettera h).
Nel caso di sostituzione di impianti termici di riscaldamento di potenza > 200 kW è previsto l’obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione del calore.
Disposizioni specifiche disciplinano inoltre:
- gli interventi eseguiti su edifici di proprietà di imprese (Titolo V, art. 25);
- gli interventi di isolamento delle strutture opache nel contesto di edifici per i quali la richiesta di iscrizione al catasto edilizio urbano è avvenuta prima del 29/10/1993, data di entrata in vigore del DPR 412/93 (Allegato 1, art. 2).
L’operatività, non prima di fine febbraio 2026
Il Decreto “Conto Termico 3.0” entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione, ovvero il 25/12/2025.
Da tale data, entro sessanta giorni (quindi entro il 23/02/2026), il G.S.E., di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, adeguerà il “PortalTermico” per la presentazione delle richieste di incentivazione conformi alla nuova disciplina.
Per i progettisti che utilizzano Mc4Suite non cambierà nulla.
Abbiamo capitalizzato l’esperienza maturata durante il periodo del recente SuperEcobonus 110%.
L’impiego del modulo Diagnosi Energetica (HtCadDE) mantiene le medesime logiche di inserimento e gestione. Il software applica i nuovi criteri sfruttando flussi di lavoro (Diagnosi “Mista” o “Analitica”) già consolidati nell’uso professionale.
Il software implementa peraltro già da diverso tempo le norme tecniche che definiscono i requisiti per i report di Diagnosi Energetica, secondo le norme della serie UNI CEI EN 16247.
Documentazione aggiuntiva richiesta
Nei casi di singolo intervento consistente in:
- isolamento delle strutture opache
- trasformazione di un edificio esistente in un edificio NZEB (ad esclusione di casi di allaccio ad una rete di teleriscaldamento);
e, nei casi di multi-intervento che prevedano una combinazione dei seguenti interventi nel contesto di edifici dotati di impianto termico con potenza termica utile > 200 kW:
- sostituzione di chiusure trasparenti;
- installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solari per chiusure trasparenti;
- la sostituzione di un generatore esistente con pompa di calore elettrica o a gas;
- la sostituzione di un generatore esistente con generatore a biomassa;
- l’installazione di un impianto a collettori solari termici (di superficie < 2500 m2) per produzione di ACS o integrazione sul servizio di riscaldamento;
- la sostituzione di uno scaldacqua elettrico o a gas con uno scaldacqua in pompa di calore;
- la sostituzione di un generatore esistente con sistemi ibridi a pompa di calore Factory made, con sistemi bivalenti (PDC + caldaia a gas a condensazione o a biomassa) o l’integrazione di una pompa di calore “ADD ON”;
- la sostituzione di un generatore esistente con un microcogeneratore (di potenza elettrica resa < 50 kWe) alimentato da fonte rinnovabile.
è previsto l’obbligo di predisposizione di una Diagnosi Energetica relativo all’edificio ante intervento e dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE di intero edificio in caso di compresenza di più unità immobiliari), relativo all’edificio post intervento.
La relazione di Diagnosi Energetica prodotta da Mc4Suite è già conforme alle norme:
- UNI CEI EN 16247-1 – Diagnosi energetiche – Parte 1: Requisiti generali;
- UNI CEI EN 16247-2 – Diagnosi energetiche – Parte 2: Edifici;
- UNI/TR 11775 – Diagnosi Energetiche – Linee guida per le diagnosi energetiche degli edifici.
Pertanto, tutti i tecnici in possesso dei requisiti come Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI 11339 sono già operativi per l’esercizio della propria attività.
Requisiti Minimi 2025
Le informazioni tecniche più rilevanti
Il Decreto “Decreto Requisiti Minimi 2025” aggiorna il Decreto del 26/06/2015, senza alterarne la struttura di verifiche in esso contenuto ma proponendone una revisione che mira principalmente:
- ad armonizzarne il testo con la direttiva europea EPBD III (Direttiva 2018/844/UE) a seguito del suo recepimento nell’ambito del D.L. 48/2020;
- a rendere gli edifici di riferimento (per la verifica dei requisiti minimi e l’attestazione della prestazione energetica) più realistici includendovi, in particolare, anche la valutazione dei ponti termici;
- ad integrare le tre serie di FAQ ministeriali di chiarimento per l’applicazione del precedente decreto emanate nel triennio 2015-2018;
- ad includere specifici requisiti per la predisposizione e l’installazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
- ad introdurre richiami all’esigenza di favorire il benessere termo-igrometrico degli ambenti interni, la sicurezza in caso di incendi e la limitazione dei rischi connessi all’attività sismica (in un’ottica di integrazione con normative trasversali vigenti in campo edilizio).
Il Decreto si articola in un testo principale composto da undici articoli e quattro documenti di accompagnamento ovvero:
- Allegato 1 – Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici;
- Appendice A (Allegato 1 – Capitolo 3) – Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica;
- Appendice B (Allegato 1 – Capitolo 4) – Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello o a riqualificazione energetica;
- Allegato 2 – Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
Gli Allegati e le Appendici del decreto del 28/10/2025 sostituiscono i corrispondenti testi del 26/06/2015, che saranno abrogati a partire dal 03/06/2026.
Nel seguito è presentata una sintesi delle principali novità introdotte:
- viene proposta una nuova formulazione dei fattori di allocazione dell’energia termica e dell’energia elettrica di un cogeneratore (Allegato 1, par. 1.1, comma1, lettera d);
- è precisata la modalità di valutazione del volume di un ampliamento in funzione del tipo di impianto di riscaldamento (Allegato 1, par. 1.3, comma 2);
- è prevista la possibilità di compilazione parziale della relazione tecnica nel caso in cui un intervento di riqualificazione energetica preveda la mera sostituzione dei serramenti (Allegato 1, par. 2.2, comma 5);
- è imposta, entro il 03/06/2026, l’installazione di sistemi BACS di classe di efficienza B o superiore per gli edifici non residenziali dotati di impianto di riscaldamento di potenza termica nominale > 290 kW (Allegato 1, par. 2.3, comma 9);
- è richiesta l’installazione di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano (o, dove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare), in caso di intervento di sostituzione del generatore (Allegato1, par. 2.3, comma 10);
- viene proposta una nuova formulazione dei fattori di conversione in energia primaria per l’energia termica distribuita da reti di teleriscaldamento servite da impianti cogenerativi, basata sui fattori di allocazione dell’energia termica e dell’energia elettrica del cogeneratore (Allegato 1, par. 3.2, comma 7);
- è precisato il criterio di valutazione della quota da fonti rinnovabili in funzione del sistema di riscaldamento (centralizzato o termoautonomo) nell’ambito della dichiarazione NZEB di un edificio (Allegato 1, par. 3.4, comma 2, lettera a);
- è prevista l’eliminazione della verifica di H’T per l’intervento di ristrutturazione importante di II livello (Allegato 1, par. 4.2, comma 1);
- per gli interventi di riqualificazione importante di II livello è prevista una doppia verifica del valore di trasmittanza delle strutture opache, ovvero sia in sezione corrente (al netto dei ponti termici) che comprensiva dei ponti termici (allegato 1, par. 4.2, comma 1). I valori delle trasmittanze termiche limite sono determinate sulla base delle trasmittanze delle strutture opache indicate nelle tabelle 1, 2, 3 dell’Appendice B (par. 1.1, comma 2) e sulla base delle trasmittanze lineiche dei ponti termici indicate, in funzione della posizione dell’isolante, nelle tabelle 5,6,7 dell’appendice B (par. 1.1, comma 2);
- per l’intervento di riqualificazione energetica è prescritta la verifica della trasmittanza termica delle strutture opache al netto dei ponti termici (Allegato 1, par. 5.2, comma 1 e tabelle 1, 2, 3 dell’Appendice B) e delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti (Allegato 1, par. 5.2, comma 1 e tabella 4 dell’Appendice B);
- è prevista l’introduzione dei criteri per l’installazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici in edifici non residenziali (Allegato 1, par. 6.2) e residenziali (Allegato1, par. 6.3);
- è prevista l’introduzione di valori prefissati per la trasmittanza lineica di alcuni ponti termici da considerare nell’edificio di riferimento per i Requisiti Minimi, nell’edificio di riferimento per l’Attestazione della Prestazione Energetica, nell’edificio di riferimento per le fonti energetiche rinnovabili (Tabella 5-bis Appendice A);
- è prevista l’introduzione di una tabella dei valori limite di H’T specifica per l’intervento di ristrutturazione importante di I livello (Tabella 10, Appendice A);
- sono aggiornati i Requisiti Minimi richiesti per la prestazione di pompe di calore e chiller, che rimandano ai regolamenti di prodotto emanati a livello europeo (direttive “Ecodesign”) che impegnano direttamente i produttori di tali macchine (par. 1.3.2 Appendice B).
L’operatività, solo per titoli edilizi successivi al 2 giugno 2026
Il Decreto “Requisiti Minimi 2025” entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione, ovvero il 03/06/2026.
Pertanto, sino al 02/06/2026, tanto la redazione della relazione tecnica per la verifica dei Requisiti Minimi (l’ex Legge 10) che la predisposizione dell’Attestazione della Prestazione Energetica (l’APE) devono avvenire secondo le disposizioni del decreto del 26/06/2015 attualmente vigente.
Come disciplinato dall’art. 7 del Decreto “Requisiti Minimi 2025”, l’intervallo di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione in GU e la data di entrata in vigore è funzionale a garantire sia il necessario adeguamento degli strumenti per il calcolo della prestazione energetica e la verifica di Requisiti Minimi degli edifici, sia l’aggiornamento professionale di tutti gli attori pubblici e privati (tra cui progettisti, certificatori energetici, energy manager) nell’applicazione del provvedimento legislativo.
Per il progettista che utilizza Mc4Suite, l’impatto del nuovo Decreto Requisiti Minimi 2025 sulla quotidianità lavorativa è nullo.
Non è richiesto l’apprendimento di nuove procedure né la navigazione in maschere differenti: il software integra le modifiche normative direttamente nel motore di calcolo.
Sarà il programma a gestire in background le nuove relazioni tecniche e il calcolo degli Edifici di Riferimento secondo i nuovi parametri, assicurando una transizione trasparente tra il vecchio e il nuovo DM.
Sebbene il nuovo DM introduca parametri più severi e allineati alla EPBD III, le interfacce e le logiche di inserimento dati rimangono conformi agli standard operativi consolidati.
Il Focus sui Ponti Termici
Il confronto normativo
Il nuovo testo specifica che le verifiche di assenza di muffa e condensazione devono essere condotte con estremo rigore.
D.M. 2015
Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:
- di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
- di condensazioni interstiziali.
Le condizioni interne di utilizzazione sono quelle previste nell’appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, qualora esista un sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento."
D.M. 2025
Nel caso di intervento che riguardi le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788), alla verifica dell’assenza:
- di rischio di formazione di muffe, con particolare attenzione ai ponti termici negli edifici di nuova costruzione;
- di condensazioni interstiziali.
Le condizioni interne di utilizzazione, ai fini del raggiungimento del benessere termo-igrometrico, sono quelle previste nell’appendice alla norma sopra citata, secondo il metodo delle classi di concentrazione. Le medesime verifiche possono essere effettuate con riferimento a condizioni diverse, purché venga garantito il benessere termo-igrometrico, qualora esista un sistema di controllo dell’umidità interna e se ne tenga conto nella determinazione dei fabbisogni di energia primaria per riscaldamento e raffrescamento.
Le verifiche devono essere effettuate sia sulla sezione corrente, sia sul ponte termico ed in particolare:
a) il calcolo deve essere effettuato con riferimento alle norme UNI EN ISO 13788 e UNI EN ISO 10211;
b) le verifiche di conformità alla norma UNI EN ISO 13788 possono essere condotte anche con metodi più dettagliati, così come previsto da tale norma. Tali verifiche sono soddisfatte qualora la quantità massima ammissibile non sia superata e non vi sia nessun residuo alla fine di un ciclo annuale."
Si rende quindi indispensabile il superamento degli abachi precalcolati (spesso troppo approssimativi) a favore del calcolo FEM (Elementi Finiti).
Il modulo THERMal Bridge di Mc4Suite
Per evitare errori grossolani e perdite di tempo in inserimenti manuali, il pacchetto Mc4Suite offre un’integrazione nativa tra il modello energetico ed il calcolo analitico dei nodi:
- Rilevamento Automatico: Il software analizza le intersezioni del modello di involucro e classifica le categorie di ponti termici presenti, distinguendo analiticamente tutte le coppie di strutture opache intercettate dalla stessa categoria di ponte termico.
- Associazione Grafica: Un’apposita maschera con visualizzatore grafico elenca le intersezioni e l’utente deve semplicemente associarvi nodi già calcolati in archivio, eliminando il rischio di omissioni.
- Calcolo FEM Integrato: Sfruttando il motore THERM 7.7 (Finite Element Simulator del Lawrence Berkeley National Laboratory della University of California), è possibile modellare la geometria del nodo (utile soprattutto per le categorie ora previste con il nuovo Edificio di Riferimento, quali serramento-balcone, davanzale, spallette, architrave/cassonetto, così come per tutte le altre tipologie di nodi), definire i materiali e le condizioni di contorno, così da ottenere:
- la mappa delle temperature e le isoterme;
- il coefficiente di trasmissione lineare (psi interno ed esterno);
- la verifica di muffa secondo UNI EN ISO 13788, basata sulla località reale di progetto.
Non solo novità normative in Mc4Suite 2026
L’implementazione dei provvedimenti normativi
L’integrazione dei tre decreti avverrà nei moduli Mc4Suite dove sono già trattate le medesime finalità:
Acustica, VMC, BIM e molto altro
In aggiunta, la release 2026 di Mc4Suite potenzierà ogni area dello studio tecnico.
DISEGNO E DIMENSIONAMENTO RETI VMC
Gestite nel modulo Duct, il software di base per il disegno ed il dimensionamento delle reti aerauliche e VMC.
Più specificatamente, Mc4Suite 2026 ottimizzerà l'iter di disegno delle reti di Ventilazione Meccanica Controllata, con una più fluida gestione dei report di calcolo e computo metrico, sia per le reti di mandata che ritorno.
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI E COMFORT ACUSTICO
Calcolati nel modulo NoiseCad, il software di base per il calcolo delle prestazioni acustiche, utili per le verifiche del criterio CAM 2.4.11 Prestazioni e comfort acustici.
Più nel dettaglio, Mc4Suite 2026 implementerà:
- una rivisitazione integrale della maschera dei risultati del calcolo acustico ad indice unico (risultati dell’edificio) con integrazione del visualizzatore tridimensionale dei percorsi acustici;
- l'attivazione dell’opzione di esclusione dalle verifiche acustiche dell’isolamento per via aerea e dal rumore per calpestio delle coppie di ambienti la cui area di contatto (locali sovrapposti) o la cui lunghezza di contatto (locali adiacenti) non sia significativa ai fini del di calcolo acustico secondo le UNI EN 12354-1, 2, 3.
INTEROPERABILITA' BIM
Gestita tramite il modulo IFC, il pacchetto aggiuntivo che consente l'import di una base architettonica in formato IFC o files IFC di componenti impiantistici e l'export di files IFC contenenti le reti impiantistiche dimensionate in Mc4Suite o files IFC delle interferenze tra fabbricato e impianto.
In particolare, Mc4Suite 2026 includerà:
- l'adozione di nuove librerie per l’import/export dei file IFC che assicurano una maggiore compatibilità con la piattaforma Microsoft .NET 8.0 e il formato IFC 4;
- l'attivazione della funzionalità di sostituzione di un file IFC quale riferimento esterno per il disegno in ambiente CAD a seguito di modifiche intervenute nel contesto del medesimo modello architettonico BIM di origine;
- l'attivazione della funzione di lettura ed importazione da file IFC dei dati termo-fisici dei materiali costituenti le strutture del modello architettonico BIM.
Infine, Mc4Suite 2026 OEM sarà rilasciata con il motore grafico AutoCAD 2026 OEM di Autodesk, per agevolare i progettisti con tutte le funzionalità 2D e 3D più recenti del noto CAD, utili sia nella fase di creazione del modello di involucro e/o delle reti impiantistiche, che nella creazione delle tavole esecutive di progetto.
I prossimi sei mesi saranno intensi, ma Mc4Suite è già equipaggiata per trasformare ogni obbligo normativo in un vantaggio competitivo per l’attività professionale.
Il futuro della progettazione inizia oggi, un passo alla volta.