La Certificazione Energetica:
come funziona, quando e come redigere un APE, emissione, invio e durata

06/03/2020 – Approfondimento a cura dell’Ing. Enrico MASTROMAURO

Sommario

Funzione dell'A.P.E.

L’Attestato di Prestazione Energetica è concepito per evidenziare in maniera diretta e trasparente i consumi energetici dei vari servizi che si svolgono all’interno dell’immobile.

Occorre sottolineare che le valutazioni che concorrono a definire il profilo energetico di un edificio avvengono sulla base della definizione di un suo uso “standard” (quindi convenzionale e non reale) in quanto tramite questo approccio è possibile garantire la comparabilità delle prestazioni tra immobili differenti; quindi i consumi di combustibile fossile o di energia elettrica riportati nel documento non sono direttamente confrontabili con quelli rilevabili dalle bollette reali ma consentono, in ottica di comparazione, di stabilirne la minor o maggior richiesta di energia rispetto ad una medesima necessità ovvero quella di garantire l’ottimale vivibilità dei suoi occupanti (intesa come insieme di molteplici aspetti quali, ad esempio, il comfort termico lungo l’intero anno, la qualità dell’aria, l’erogazione di acqua calda sanitaria).

Un immobile poco energivoro, oltre a consentire alla propria utenza di conseguire significativi risparmi in termini di costi di gestione, accresce il proprio valore nel mercato immobiliare e quindi la sua appetibilità in caso di compravendita.

Per l’utente interessato alla locazione, permette di verificare, tra varie alternative, quella che gli consentirà minori esborsi per i servizi energetici (riscaldamento, raffrescamento, produzione ACS) ed eventualmente per quelli elettrici (ventilazione meccanica, illuminazione, trasporto di persone e cose).

Nel caso di un immobile esistente l’APE evidenzia le principali criticità sul fronte dei consumi energetici e fornisce un quadro sulle possibili strategie di intervento per migliorarne l’efficienza, abbattere i consumi e quindi ridurne, conseguentemente, l’impatto ambientale.

La sua redazione in base alle prescrizioni del Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015, le raccomandazioni del M.I.S.E. e le prescrizioni regionali

I riferimenti normativi per la sua redazione sono rappresentati fondamentalmente da:

  • le Linee guida nazionali per l’Attestazione della prestazione energetica degli edifici, contenute nell’Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015;
  • le tre serie delle FAQ ministeriali “Chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia” emanate dal M.I.S.E (prima serie dell’ottobre 2015, seconda serie dell’agosto 2016, terza serie del dicembre 2018).

Oltre a tali risorse, sussistono raccomandazioni e FAQ tecniche rese disponibili dalle singole regioni:

Validità dell'A.P.E. : i casi in cui è necessario riemetterlo

La validità temporale dell’A.P.E.è fissata in 10 anni dal comma 3 dell’art. 4 del D.M. 26/06/2015 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica. Entro tale orizzonte temporale esso dev’essere riemesso nel caso in cui interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica modifichino in maniera sostanziale la prestazione dell’immobile.

Accanto a queste finalità, la sua presentazione è richiesta in occasione di nuova costruzione, del passaggio di proprietà dell’immobile o di stipula di contratto di locazione.

La sua validità temporale massima può venir meno qualora non vengano rispettati, da parte del proprietario, le prescrizioni e gli obblighi in termini di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici; in tal caso l’attestato “[..] decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quella in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo [..]”.

Questo aspetto non è esplicitamente riportato all’interno del format dell’attestato per cui non è compito del certificatore verificarne l’ottemperanza ma è possibile citarne la sussistenza all’interno del riquadro “Informazioni generali”.

Il primo luglio 2019 è decorso il primo decennale dall’entrata in vigore del D.P.R. 59/2009 che ha istituito una procedura normata per la classificazione energetica in ambito edilizio e definito il formato univoco per l’attestato.

Questo decennio di applicazione delle procedure di attestazione è suddividibile, a sua volta, in due “fasi”: la prima che si colloca tra il 25/07/2009 e il 30/09/2015, in cui la classificazione energetica si è basata sulla definizione di una targa “fissa” la cui definizione era disciplinata dal D.P.R. 59/2009 ; la seconda che si è avviata il 01/10/2015, ed è attualmente vigente, basata su una targa energetica costruita invece sulla base del concetto di edificio di riferimento, secondo i dettami del Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015.

I primi certificati, emessi dall’estate 2009 alla primavera 2010 ed elaborati con la metodologia di classificazione adottata nella I fase, sono scaduti; quindi si prospetta l’occasione di ridefinire la classe energetica alla luce di normative più aggiornate (alcune delle normative UNI/TS 11300 alla base del calcolo energetico sono state oggetto di revisione negli anni 2016 e 2019) e soprattutto alla luce di un diverso criterio di classificazione.

L'APE di una singola unità immobiliare nel contesto di un edificio con sistema centralizzato di riscaldamento

Una delle casistiche più comuni affrontate dai certificatori energetici riguarda l’attestazione di singoli immobili nel contesto di edifici dotati di sistemi centralizzati per i servizi energetici (riscaldamento, raffrescamento, produzione di ACS e relativi impianti ad energia rinnovabile).

Di fronte a tale caso il professionista si trova generalmente di fronte al dubbio su come affrontare l’analisi, ovvero se sia necessario definire l’intero edificio oppure sussistano procedure o criteri che permettano di limitare la descrizione al solo immobile di interesse.

Per il certificatore il quesito, oltre che sotto un profilo prettamente tecnico-normativo, presenta significativi risvolti anche sotto il profilo economico in quanto l’impegno richiesto dalla definizione dell’intero edificio potrebbe non essere economicamente riconosciuto dalla committenza, tenendo conto che il decreto nazionale stesso definisce tra i vari obiettivi della procedura proprio quello della minimizzazione dei costi della procedura di certificazione energetica.

Occorre precisare che il decreto “Requisiti Minimi” in sé non fornisce una risposta esplicita limitandosi, all’art.1, a precisare che l’APE può essere redatto per l’intero edificio o per la singola unità immobiliare; alcune regioni, tra le quali la regione Liguria e la regione Lombardia, ammettono quale possibile strategia l’attribuzione di valori di potenza degli impianti comuni (quindi tanto per il generatore quanto per gli ausiliari elettrici a servizio di tutte le UI), ripartite in funzione dei millesimi di riscaldamento o del volume lordo; in questo modo tali componenti impiantistici divengono a tutti gli effetti elementi fittizi, ma la definizione dell’APE non perde di valore legale proprio in virtù delle indicazioni fornite dagli enti di competenza.

La regione Emilia-Romagna ammette invece la produzione dell’APE per l’intero edificio come documento attestante la prestazione di ciascuna unità immobiliare in cui risulta suddiviso in contesti di sistema centralizzato di riscaldamento privi di sistemi di contabilizzazione del calore; mentre, la regione Piemonte, consente la presentazione dell’APE per un intero edificio nel solo caso di stipula di un contratto di servizio energia (D.Lgs 115/2008).

E’ bene sottolineare che da un punto di vista di calcolo, la soluzione ottimale è rappresentata proprio dalla definizione dell’intero edificio e di tutte le sue componenti impiantistiche in modo da definire al meglio il fattore di carico dei generatori lungo il loro periodo di funzionamento; da un punto di vista energetico verrà quindi garantita la corretta ripartizione dei fabbisogni di energia primaria secondo i criteri stabiliti dalla UNI/TS 11300-5.

Da questo punto di vista può risultare una scelta premiante l’impiego di software termotecnici che permettano di definire in maniera rapida edifici di grandi dimensioni caratterizzati da ripetitività logistica.

Mc4Suite permette di svolgere agevolmente l’input grafico in ambiente CAD (versione sviluppata nell’interfaccia AutoCAD© OEM o versione plugin AutoCAD©) sfruttando le funzioni native di copia degli oggetti del CAD, nonchè funzioni di creazione multipla e copia automatica dei piani, delle unità immobiliari, delle zone impiantistiche e delle centrali termiche consentendo di pervenire rapidamente alla definizione delle componenti architettoniche e dei sottosistemi impiantistici di interi condomini, garantendo al certificatore risultati di gran lunga più affidabili ed attendibili per la definizione della prestazione energetica della singola unità oggetto di attestazione.

L'APE per un immobile non dotato di impianto di riscaldamento e\o produzione di ACS

Un caso particolare è rappresentato dagli immobili privi di impianto di riscaldamento e\o produzione di ACS; ai sensi dell’articolo 2.1 del decreto nazionale, i servizi energetici che devono essere presi in considerazione per l’APE consistono fondamentalmente nella climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, la produzione di acqua calda sanitaria per tutte le tipologie di edificio e, limitatamente ad alcune destinazioni d’uso che per brevità possiamo indicare come “non residenziali”, l’illuminazione ed il trasporto di persone e cose.

I servizi che devono essere obbligatoriamente presenti per tutte le destinazioni d’uso sono quello di climatizzazione invernale, e per il solo settore residenziale, la produzione di acqua calda sanitaria. In caso di assenza di uno ed entrambi i servizi, il decreto fissa le condizioni per la loro simulazione sulla base del concetto di tecnologie standard (concetto del tutto affine a quello utilizzato per definire l’edificio di riferimento).

Le raccomandazioni: l'indicazione degli interventi di riqualificazione energetica e dei tempi di ammortamento degli investimenti economici richiesti

Nell’ambito della valutazione di un edificio esistente, oltre alla definizione della prestazione energetica, il certificatore è chiamato obbligatoriamente ad indicare una o più soluzioni di efficientamento che permettano di migliorare la classe energetica dell’immobile.

Gli interventi possono rientrare in 6 tipologie contraddistinte da uno specifico ambito:

Codice Ambito di intervento
REN1
Fabbricato - Involucro opaco
REN2
Fabbricato - Involucro trasparente
REN3
Impianti di climatizzazione invernale
REN4
Impianti di climatizzazione estiva
REN5
Altri impianti
REN6
Fonti rinnovabili

Oltre a delineare singoli interventi è altresì richiesto di indicare la prestazione ottenibile e la classe conseguibile per effetto della combinazione di tutti gli interventi di riqualificazione.

Ciascuna soluzione tecnicamente applicabile prospettata dal certificatore dev’essere contraddistinta dall’indicazione del tempo di ritorno dell’investimento economico richiesto per la sua implementazione; pur non essendovi l’obbligo di contenimento di tale tempistica entro la durata dell’attestato, esso deve ragionevolmente collocarsi entro quella che è la vita utile dell’intervento; quest’ultima può essere dedotta, per i principali tipo di intervento, da un’apposita tabella contenuta nella norma UNI EN 15459 “Prestazione energetica degli edifici – Procedura di valutazione economica dei sistemi energetici degli edifici”.

In tal modo il proprietario dell’immobile disporrà di informazioni utili per stabilire in termini di analisi costi\benefici l’intervento che in relazione al budget disponibile gli consentirà di massimizzare il contenimento dei consumi ed incrementare proporzionalmente la classe energetica dell’immobile.

Un elemento chiave in questo aspetto decisionale è rappresentato dalla possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali (nella misura del 50 o 65 % a seconda dei casi) previste per gli interventi di riqualificazione energetica.

Nella seguente tabella riepiloghiamo gli interventi incentivati e l’ammontare massimo della spesa che può beneficare delle detrazioni:

Intervento Detrazione massima (€)
Riqualificazione energetica dell'edificio
100000
Interventi sull'involucro
60000
Schermature solari esterne
60000
Installazione pannelli solari per ACS
60000
Sostituzione caldaia con sistemi ad alta efficienza
60000

Dal 01/01/2018 è stata estesa anche agli interventi sulla singola unità immobiliare la facoltà di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante inizialmente prevista solo per interi condomini.

Mentre con decreto del 04/07/2019 (Legge “Crescita”) è stata introdotta una variante alla disciplina che prevede in luogo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta, di pari ammontare che avrà la facoltà, a sua volta, di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi.

Nel contesto delle raccomandazioni esistono due casi particolari:

  • le raccomandazioni per gli APE di edifici non dotati di impianto:
  • le raccomandazioni per gli APE di edifici in classe energetica molto elevata (A4) od assimilabili a NZEB

Ad entrambe fornisce indicazione la FAQ n.14 della serie dell’ottobre 2015: [..] nel caso di assenza di impianto, il certificatore deve inserire almeno le raccomandazioni relative all’involucro, segnando nelle note che l’edificio non è dotato di impianto e dare indicazioni circa una possibile soluzione impiantistica riguardante il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria.

Le raccomandazioni vanno sempre inserite, anche per quelli ad altissima prestazione energetica. Anche un nZEB potrebbe migliorare la prestazione energetica (anche se, molto probabilmente, non sarà conveniente dal punto di vista economico). Sarà responsabilità del certificatore inserire le raccomandazioni con tempo di ritorno più breve. Sarà discrezione dell’utente capire che interventi con tempo di ritorno elevato o con miglioramenti di prestazione molto ridotti saranno poco appetibili [..].

La regione Emilia-Romagna individua un intervento ad hoc per gli edifici di più alta prestazione energetica (classe A4) contraddistinto come REN0 ovvero “Nessun intervento raccomandato” mentre la regione Lombardia non pretende indicazione della raccomandazione nel caso di immobile in classe A4.

I software termotecnici di stampo professionale permettono di assolvere tale obbligo con specifici strumenti; le funzionalità di Diagnosi Energetica di Mc4 forniscono un’accurata piattaforma per la simulazione degli interventi di riqualificazione, l’analisi dei tempi di ritorno attraverso la metodologia V.A.N. e quindi la compilazione automatica dei dati degli interventi migliorativo all’interno della sezione “Raccomandazioni” dell’APE.

La trasmissione degli APE: la funzione del file XML e panoramica sulle particolarità delle Regioni\Province che hanno attivato i relativi portali

Alcune regioni hanno dato piena attuazione all’articolo 8 “Monitoraggio e controlli” del Decreto Requisiti Minimi – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, creando un catasto energetico su piattaforma web destinata alla trasmissione e conservazione degli APE prodotti dai certificatori iscritti ai corrispondenti albi regionali.

La trasmissione di dati avviene con l’ausilio di uno specifico supporto informatico rappresentato da un file in formato XML; esso è codificato sulla base di un formato standard (XSD) definito per tutto il territorio italiano dal C.T.I..

Nella tabella sottostante sono riportate le regioni\province che hanno attivato il catasto energetico regionale ed il formato accettato per il trasferimento dei dati:

Codice Ambito di intervento
Valle d'Aosta
FORMATO XML APE2015 STANDARD NAZIONALE V.5 ESTESO
Piemonte
FORMATO XML APE2015 STANDARD NAZIONALE V.5 ESTESO
Liguria
FORMATO XML APE2015 STANDARD NAZIONALE V.5 ESTESO
Veneto
FORMATO XML APE2015 STANDARD NAZIONALE V.7 RIDOTTO
Friuli Venezia Giulia
FORMATO XML APE2015 STANDARD NAZIONALE V.5 ESTESO
Provincia Autonoma di Bolzano
FORMATO XML APE2015 STANDARD NAZIONALE V.12 RIDOTTO
Emilia Romagna
FORMATO XML EMILIA-ROMAGNA (DGR 1275/2015 ART. 3, COMMA 14)
Toscana
FORMATO XML APE2015 STANDARD NAZIONALE V.12 RIDOTTO
Marche
FORMATO XML APE2015 STANDARD NAZIONALE V.5 ESTESO
Lazio
FORMATO XML APE2015 STANDARD NAZIONALE V.12 RIDOTTO
Umbria
FORMATO XML APE2015 STANDARD NAZIONALE V.12 RIDOTTO
Abruzzo
FORMATO XML APE2015 STANDARD NAZIONALE V.8 RIDOTTO
Puglia
FORMATO XML APE2015 STANDARD NAZIONALE V.12 RIDOTTO
Basilicata
FORMATO XML APE2015 STANDARD NAZIONALE V.12 RIDOTTO
Calabria
FORMATO XML APE2015 STANDARD NAZIONALE V.12 RIDOTTO

Il file in formato XML si presenta in due versioni:

  • versione “ridotta”, così denominata in quanto riporta esclusivamente i dati che concorrono alla compilazione dei dati contenuti all’interno dell’Attestato di Prestazione Energetica
  • versione “completa” la quale oltre a disporre dei dati di compilazione dell’Attestato, elenca tutti i dati di input ed output utili a ricostruire il calcolo dei fabbisogni energetici dell’immobile.

 

In quest’ultima veste il file XML viene utilizzato nell’ambito dei portali regionali per effettuare i controlli sulla correttezza e coerenza dei dati inseriti da parte del certificatore energetico.