Il nuovo D.M. Requisiti Minimi è in vigore.

Operatività immediata e guidata, con Mc4Suite 2026 release 2.0.

03/06/2026 – Approfondimento a cura dell’Ing. Enrico MASTROMAURO

Contemporary glass-front apartment building with balconies filled with greenery and trees nearby
Sommario

Premessa

Il Decreto 28/10/2025 “Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»” (nel seguito “Decreto Requisiti Minimi 2025”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 283 il 5 dicembre 2025, entra ufficialmente in vigore oggi, 3 giugno 2026, introducendo una profonda riscrittura dell’Allegato 1 e la sostituzione integrale dell’Allegato 2 del precedente D.M. 26/06/2015.

Senza alterare la struttura di verifiche contenuta nel testo precedente, il nuovo Decreto propone una revisione che mira principalmente a:

  • Armonizzare il testo con la direttiva europea EPBD III (Direttiva 2018/844/UE) a seguito del suo recepimento nell’ambito del D.L. 48/2020.
  • Rendere gli edifici di riferimento (per la verifica dei requisiti minimi e l’attestazione della prestazione energetica) più realistici includendovi, in particolare, anche la valutazione dei ponti termici.
  • Integrare le tre serie di FAQ ministeriali di chiarimento per l’applicazione del precedente decreto emanate nel triennio 2015-2018.
  • Includere specifici requisiti per la predisposizione e l’installazione di stazioni di ricarica di veicoli elettrici.
  • Introdurre richiami all’esigenza di favorire il benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, la sicurezza in caso di incendi e la limitazione dei rischi connessi all’attività sismica, in un’ottica di integrazione con le normative trasversali vigenti in campo edilizio.

Facciamo chiarezza: l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) resta invariato.

È opportuno smentire le notizie imprecise circolate nelle ultime settimane: non è prevista alcuna “nuova classificazione per l’APE” o “nuovo APE dal 29 maggio”. Il nuovo Decreto recepisce la direttiva europea EPBD III; diversamente, l’EPBD IV ("Case Green"), che prevede nuovi criteri per la determinazione delle classi energetiche (APE “Europeo”) verrà recepito nel contesto dei futuri decreti attuativi che sostituiranno le disposizioni entrate in vigore proprio il 03/06/2026. L’APE resta pertanto quello attuale.

Il Decreto si articola in un testo principale composto da 11 articoli e quattro documenti di accompagnamento, ovvero:

  • Allegato 1 – Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici.
  • Appendice A (Allegato 1 – Capitolo 3) – Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica.
  • Appendice B (Allegato 1 – Capitolo 4) – Requisiti specifici per gli edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello o a riqualificazione energetica.
  • Allegato 2 – Norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

Gli Allegati e le Appendici del decreto del 28/10/2025 sostituiscono integralmente i corrispondenti testi del 26/06/2015, ufficialmente abrogati a partire da oggi, 03/06/2026.

Come disciplinato dall’art. 7 del decreto, l’intervallo di tempo intercorso tra la pubblicazione in G.U. e l’entrata in vigore è stato funzionale a garantire sia il necessario adeguamento degli strumenti di calcolo sia l’aggiornamento professionale di tutti gli attori pubblici e privati (progettisti, certificatori energetici, energy manager).

Per i professionisti che utilizzano Mc4Suite, l’impatto sulla quotidianità lavorativa è pressoché nullo grazie all’integrazione immediata dei nuovi algoritmi nel motore di calcolo. Tuttavia, per muoversi con assoluta disinvoltura tra le nuove pieghe normative, è fondamentale conoscere le modifiche introdotte: nelle sezioni seguenti analizzeremo nel dettaglio le principali novità del decreto e vi guideremo passo dopo passo tra quelle piccole accortezze operative necessarie all’interno del software, così da rendervi immediatamente pronti, conformi e operativi.

Il discrimine procedurale: quale decreto applicare?

La prima fondamentale domanda da porsi per le pratiche a cavallo della scadenza è procedurale: fa fede esclusivamente la data di richiesta del titolo abilitativo. Lo scenario operativo si delinea come segue:

Data di presentazione del Titolo Abilitativo Decreto Applicabile
Fino al 2 giugno 2026
D.M. 26/06/2015 (Antecedente)
Dal 3 giugno 2026
D.M. 28/10/2025 (Nuovo testo coordinato)

Le disposizioni sono automaticamente gestite dal programma selezionando nel menu “Dati generali”, nella scheda “Fabbisogno energetico”, la voce “DM Requisiti Minimi del 28/10/2025” come “Decreto Legislativo”:

Schermata di un software di gestione progetti con la sezione normativa; la riga evidenziata è 'Decreto Legislativo DM Requisiti minimi del 28/10/2025'

La selezione del DM del 28/10/2025 impone, contestualmente, la data del campo “Data Presentazione Richiesta Titolo” al 03/06/2026 al fine di:

  1. Garantire l’applicazione del nuovo decreto a tutti gli interventi a partire da oggi.
  2. Evitare l’applicazione di valori limite di trasmittanza anteriori al 01/01/2019 per edifici pubblici e al 01/01/2021 (i vecchi valori “2015”).
  3. Garantire l’applicazione delle prescrizioni dell’Allegato III del D.L. 199/2021 in tema di integrazione da fonti rinnovabili (in vigore dal 13/06/2022).

Sintesi delle principali novità del D.M. 28/10/2025

Il provvedimento interviene in modo capillare sulle metodologie e i criteri di verifica. Ecco i punti chiave e le novità introdotte nel motore di calcolo:

  • Nuova definizione e gestione dei Ponti Termici: Viene introdotta una tabella di valori prefissati per la trasmittanza lineica di alcuni ponti termici da considerare nell’edificio di riferimento per i Requisiti Minimi, per l’APE e per le fonti energetiche rinnovabili FER (Tabella 5-bis, Appendice A).
Table of Ψint and Ψest by climate zone for common window/door thermal bridges (balcony attachment, sill, jamb, architrave, casement).
  • Fattori di conversione e Cogenerazione: Nuova formulazione dei fattori di allocazione dell’energia termica e dell’energia elettrica di un cogeneratore (Allegato 1, par. 1.1, comma 1, lett. d). Di conseguenza, viene aggiornata la formulazione dei fattori di conversione in energia primaria per l’energia termica distribuita da reti di teleriscaldamento servite da impianti cogenerativi (Allegato 1, par. 3.2, comma 7).
  • Ampliamenti volumetrici: È precisata la modalità di valutazione del volume di un ampliamento in funzione del tipo di impianto di riscaldamento (Allegato 1, par. 1.3, comma 2).
  • Compilazione parziale Relazione Tecnica: Prevista la possibilità di compilazione parziale nel caso in cui un intervento di riqualificazione energetica preveda la mera sostituzione dei serramenti (Allegato 1, par. 2.2, comma 5).
  • Intervento di ristrutturazione importante di I livello: Viene introdotta una specifica tabella dei valori limite di H’T in funzione della zona climatica e del rapporto Ex Ante tra superficie dei componenti vetrati e la superficie di tutti i componenti (vetrati e/o opachi) (Tabella 11, Appendice A).

Tabella 11: valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H'T (W/m2K) per ristrutturazioni importanti di primo livello, secondo zona climatica (A–F) e rapporto EX ANTE tra le superfici vetrate e/o pareti.
  • Nel contesto degli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione importante di I livello, le efficienze medie stagionali dell’impianto di climatizzazione invernale, dell’impianto di produzione dell’acqua calda sanitaria, dell’impianto di climatizzazione estiva devono essere determinate per singola unità immobiliare.
  • Intervento di ristrutturazione importante di II livello: Viene eliminata la verifica di H’T (Allegato 1, par. 4.2, comma 1) e viene sostituita da due verifiche tra loro concomitanti:
    • la verifica della trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici (di cui all’Appendice B, paragrafo 1.1, punto 2) per le strutture opache verticali, le strutture orizzontali e\ inclinate di coperture, le strutture orizzontali di pavimento, soggette a riqualificazione
    • la verifica della trasmittanza termica in sezione corrente per le strutture opache verticali delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno e verso locali non climatizzati, della trasmittanza termica in sezione corrente (Usc) per le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e inclinate (coperture), delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, della trasmittanza (U) delle chiusure tecniche trasparenti e opache, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di condizionamento.
  • Dichiarazione NZEB e FER: AI fini della dichiarazione NZEB si considerano gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, validi per gli edifici nuovi. È inoltre precisato il criterio di valutazione della quota da fonti rinnovabili in funzione del sistema di riscaldamento (centralizzato o termoautonomo) nell’ambito della dichiarazione NZEB (Allegato 1, par. 3.4, comma 2, lett. a).
  • Requisiti Ecodesign per Pompe di Calore e Chiller certificati dai produttori: sono aggiornati i requisiti minimi richiesti per pompe di calore e chiller, che rimandano alle direttive 2009/125/EC (Ecodesign) e al Regolamento 2017/1369/UE. Quest’ultimi impegnano direttamente i produttori (par. 1.3.2, Appendice B) che rendono disponibile la documentazione comprovante il rispetto di tali requisiti da allegare alla relazione tecnica.

  • Sostituzione dell’Allegato 2: Aggiornamento globale delle norme tecniche di riferimento per il calcolo della prestazione energetica (UNI/TS 11300 1-6, EN 15193, ISO 10211, ISO 13786).

Indicazioni operative in Mc4Suite

Superfici lorde

In presenza del nuovo decreto, in Mc4Suite si attiva il successivo campo “Tipo superfici per il calcolo dell’edificio di progetto”, che permette di selezionare il tipo di superficie scambiante, lorda o netta, da considerare nel calcolo dell’edificio reale.

Schermata di un software con impostazioni per il calcolo dell'edificio di progetto; riga evidenziata 'Tipo superfici per il calcolo dell'edificio di progetto' impostata su 'Superfici lorde'

Ai sensi dell'Appendice A del DM Requisiti Minimi, gli edifici di riferimento (per la verifica dei requisiti minimi, per la classificazione energetica APE e per la deroga delle quote rinnovabili FER) sono invece sempre valutati in riferimento alle superfici scambianti lorde (Appendice A, par. 1.1).

L’opzione di default nel programma è impostata su “Superfici lorde”: questa scelta garantisce la piena coerenza dei risultati rispetto agli edifici di riferimento. L’adozione delle superfici lorde da parte del software per l’edificio di riferimento avviene in automatico come prescrizione normativa, a prescindere dalla scelta operata dall’utente sull’edificio reale.

In Mc4Suite la gestione è rigorosa e differenziata:

  1. Calcolo delle dispersioni (UNI EN 12831-1) e Carichi termici (metodo ASHRAE): Avviene sempre considerando le superfici nette, a prescindere dalla scelta effettuata in sede di calcolo energetico.
  2. Calcolo energetico (UNI/TS 11300): Avviene sempre in ragione delle superfici lorde per gli edifici di riferimento, e in ragione delle superfici lorde o nette per l’edificio reale a seconda della scelta operata dall’utente.

L'esposizione del pavimento contro terra

Questa impostazione si riflette sulla valutazione dello scambio termico verso il terreno.

Se in Archivio Esposizioni è attiva l’opzione “Carica dati da disegno”, il software procederà al rilevamento automatico e simultaneo delle superfici nette/lorde e dei perimetri esposti netti/lordi. Diversamente, l’utente potrà indicarli manualmente nelle apposite sezioni.

Focus Classificazione: evitare l'errore tra 1° e 2° livello

La corretta classificazione dell’intervento è la prima decisione da inserire nel menu “Dati progetto > Fabbisogno energetico > Tipo d’intervento”:

  • Nuova costruzione (Catt. A): Include ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni. Attiva i Capitoli 2, 3 e 6 dell’Allegato 1.
  • Ristrutturazione Importante di 1° Livello (Cat. B): Intervento sull’involucro > 50% della superficie disperdente lorda complessiva E la ristrutturazione dell’impianto termico asservito all’intero edificio.
  • Ristrutturazione Importante di 2° Livello (Cat. C): Interventi sull’involucro > 25% (oppure > 50% ma senza la ristrutturazione dell’impianto centralizzato).
  • Riqualificazione Energetica (Cat. D): Interventi $\le 25\%$ dell’involucro o interventi parziali sull’impianto. Le verifiche si concentrano sui singoli componenti (Allegato 1, par. 5.2, comma 1 e tabelle dell’Appendice B).

Nei casi di ristrutturazione parziale in cui l'incidenza geometrica non sia immediata, i progettisti possono avvalersi del modulo HtCadDE – Diagnosi Energetica. Questo strumento permette di operare in modalità "Stato di Fatto / Metodo Semplificato", valutando preliminarmente e con precisione matematica l'incidenza percentuale esatta degli interventi sull'involucro opaco rispetto alla superficie lorda disperdente totale dell'edificio, guidando l'utente nella corretta classificazione iniziale senza il rischio di errori manuali.

La gestione dei Ponti Termici e il nuovo nodo "Balcone su sezione serramento"

Il par. 1.1 dell’Appendice B introduce questa nuova categoria di ponte termico, che si applica alla soglia di una porta o porta-finestra che si affaccia ad un elemento aggettante (balcone, terrazzo, ballatoio). Il metodo standard “Abaco” non prevede un algoritmo specifico per questa tipologia, che può essere gestita in Mc4Suite secondo due modalità:

  • Calcolo analitico FEM con il modulo THERMal Bridge: Il solutore agli elementi finiti integrato calcola il flusso, il coefficiente lineare psi, le isoterme e la verifica di assenza muffa (UNI EN ISO 13788) sulla reale località di progetto.
  • Descrizione da dati noti: Presuppone lo studio del nodo mediante applicazione esterna conforme alle norme UNI EN ISO 10211 e UNI EN ISO 14683.
Interfaccia di configurazione termica: scheda Dati generali con Tipo di calcolo, Dati noti, Descrizione 'Balcone su serramento', Categoria, Posizione dell’isolante 'Isolante sul lato esterno' e Colore (bilanciamento del colore). Presenti anche le schede Proprietà ponte termico e Proprietà FEM nel bordo superiore.

Una volta definito in Archivio, il ponte termico può essere associato alla soglia del serramento in due modi:

  • Nel menu per l’estrazione automatica di progetto: Approccio ideale quando il medesimo nodo viene utilizzato su una molteplicità di infissi. Richiede che in Archivio Porte/Finestre sia attiva la voce “Da progetto”.
Screenshot of a configuration window for automatic thermal-bridge extraction; shows a tree list of project points, windows and doors, with 'Davanzale/Soglia' and 'Soglia' highlighted as balcony-on-frame options.
Screenshot of building envelope analysis tool: brown façade with four blue windows on the left; right panel shows Davanzale/Soglia set to 'Da progetto'.
Screenshot of a door design software UI showing door characteristics, dimensions, and a wooden double-panel door on the left pane.
  • Direttamente all’interno dell’Archivio Porte e/o Finestre: Attribuendolo direttamente come ponte termico di soglia per diversificare lo psi in funzione dello specifico serramento.
Screenshot of a building component designer showing a brown window frame with four blue glass panes beneath a brick wall; left pane shows results and dimensions, right pane displays construction settings with 'Davanzale/Soglia' highlighted.
Schermata di configurazione porta nel software: ante in legno con cornici, con pannello proprietà a destra (dimensioni, soglia, ecc.).

Indicazioni specifiche per l'intervento di Ristrutturazione Importante di II livello

Il decreto modifica profondamente le verifiche sulle strutture opache per gli interventi di Ristrutturazione importante di II livello (Allegato 1, par. 4.2, comma 1). È ora prevista una doppia verifica della trasmittanza termica:

  1. In sezione corrente (al netto dei ponti termici, basata sulle Tabelle 1, 2, 3 dell’Appendice B).
  2. Comprensiva dei ponti termici, dove i valori limite sono determinati in base alle trasmittanze delle strutture correnti e alle trasmittanze lineiche dei ponti termici indicate, in funzione della posizione dell’isolante, nelle Tabelle 5, 6, 7 dell’Appendice B.

Il progettista dovrà specificare la configurazione corretta selezionando una delle tre opzioni nel campo “Posizione dell’isolante”:

  • Isolante sul lato esterno;
  • Isolante sul lato interno;
  • Isolante in intercapedine.

È inoltre possibile includere nella Relazione Tecnica il dettaglio analitico del calcolo selezionando l’opzione “Verifica trasmittanza media” nel menu di anteprima.

Schermata dell'applicazione con riquadro di navigazione a sinistra che mostra la struttura del documento: 'Relazione tecnica requisiti minimi' con capitoli come 'INFORMAZIONI GENERALI', 'DATI RELATIVI agli IMPIANTI', 'TRASMITTANZA TERMICA MEDIA' e altre sezioni.
Anteprima di un documento tecnico: tabella 'STRUTTURE OPACHE VERTICALI: DETTAGLIO VERIFICA' con descrizioni e valori numerici.

Integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici

Il Capitolo 6 dell’Allegato 1 del Decreto prescrive l’obbligo dell’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici nei nuovi edifici e negli edifici esistenti (sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica) dotati di posti auto.

I requisiti e le prescrizioni variano in funzione di diversi fattori normativi:

  • Tipo di intervento cui viene sottoposto l’edificio.

  • Tipo di edificio (residenziale o non residenziale).

  • Tipo di accesso ai posti auto (pubblico o privato).

  • Numero di posti auto presenti nell’edificio.

  • Potenza della colonnina di ricarica elettrica.

Rilevamento automatico e impostazioni a livello di unità immobiliare

Come detto, la scelta del tipo di intervento si effettua nel menu “Dati generali e climatici”, nella scheda “Fabbisogno energetico”.

Il tipo di edificio e/o unità immobiliare viene invece dedotto in automatico dal software in base alla destinazione d’uso specificata nella scheda “Dati generali” di ciascuna unità nel menu “Unità immobiliari”.

Le prescrizioni differiscono a seconda della natura dell’immobile (residenziale o non residenziale).

In caso di destinazione d’uso mista, le regole verranno applicate in riferimento alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume climatizzato.

Configurazione dei posti auto e tipo di accesso

Il tipo di accesso ai posti auto e il numero di stalli presenti nell’edificio si impostano all’interno della scheda “Ricarica veicoli elettrici” del menu “Configurazione edifici”.

Software UI toolbar in Italian with the 'Configurazione edifici' button highlighted.
Building management software UI with a highlighted 'Ricarica veicoli elettrici' tab; left pane shows a tree 'Raggruppamento per relazione tecnica' → Scuola; main grid lists 'Scuola' as description with destination 'E.7 - Edifici adibiti ad attività scolastiche' and climate 'Climatizzata'.

La precondizione per l’inserimento dei dati è la presenza di un parcheggio situato all’interno o nelle adiacenze dell’edificio.

Selezionando il check-box “Parcheggio situato all’interno o adiacente all’edificio”, il software attiverà i due relativi campi di input:

  • Tipo di accesso ai posti auto: con le due opzioni Privato o Pubblico.

  • Numero di posti auto presenti nell’edificio.

Gestione Edifici: form for building details with parking inside or adjacent to the building, number of spots, and access type (private/public).

Una volta specificati questi due valori, è possibile chiudere il menu “Configurazione edifici”.

Verifica dei Requisiti Minimi e input di progetto

Successivamente, per controllare la conformità, occorre accedere al menu dei risultati del calcolo energetico e posizionarsi nella scheda “Verifiche”.

Schermata di un software di verifica energetica con tabella dati e nota arancione 'Inserimento del valore di progetto'

Qui si rintracciano i due nuovi requisiti minimi introdotti dal decreto:

  1. Ricarica dei veicoli elettrici – punti di ricarica: Sulla base dei parametri compilati, il software determina e visualizza il numero minimo di punti richiesti in base alle prescrizioni del Cap. 6 (nella cella “N. punti ricarica Tipologia A o B Valore ammissibile”). Nella cella adiacente, ovvero “N. punti ricarica Tipologia A o B Valore Calcolato”, il progettista dovrà immettere manualmente il numero di punti previsto da progetto.

  2. Ricarica dei veicoli elettrici – infrastrutture di canalizzazione per i posti auto: Il software calcola il numero minimo di infrastrutture di canalizzazione richieste (“N. infrastrutture di canalizzazione Valore ammissibile”). Nella cella accanto (“N. infrastrutture di canalizzazione Valore Calcolato”), l’utente inserirà il numero di canalizzazioni previste a progetto.

Schermata di software di verifica energetica: tabella con voci di verifica e molti esiti 'Positivo'; nell'angolo inferiore destro è evidenziato 0.

L’inserimento di un numero di punti ricarica e di infrastrutture di canalizzazione pari o superiore al valore minimo normativo determina in automatico il soddisfacimento dei requisiti (Verifica Superata).

Interfaccia software di calcolo e verifica energetica di un edificio, con tabella di risultati e barra strumenti in alto.
Interfaccia software di verifica con controlli normativi e esiti positivi in verde
Quando scatta l'obbligo delle colonnine di "Tipologia B"
(maggiori o uguali a 50 kW)

Al superamento di determinate soglie dimensionali dei parcheggi, i requisiti diventano più stringenti. Nello specifico, con un numero di posti auto pari o superiore a:

  • 101 per edifici non residenziali di nuova costruzione;

  • 251 per edifici non residenziali ad accesso privato sottoposti a ristrutturazioni importanti;

  • 501 per edifici non residenziali ad accesso pubblico sottoposti a ristrutturazioni importanti;

oltre all’indicazione dei punti di ricarica di Tipologia A (Pn maggiore o uguale a 7,4 kW), il software richiederà obbligatoriamente anche l’inserimento dei punti di ricarica di Tipologia B (Pn maggiore o uguale a 50 kW).

Screenshot of a building energy assessment app showing verification results with many positive (green) statuses for various checks, under 'UFFICICI' building.
Inclusione nella Relazione Tecnica (Ex Legge 10)

Infine, posizionandosi nel menu di anteprima della relazione tecnica per la verifica dei requisiti minimi e selezionando l’opzione “Verifica ricarica veicoli elettrici” (posta nell’estremità superiore sinistra), il software rigenererà l’anteprima del documento includendo formalmente il capitolo relativo alle prescrizioni per la ricarica dei veicoli elettrici.

Screenshot of a PDF/document viewer showing a technical report titled 'LEGGE 9 gennaio 1991, n.10 RELAZIONE TECNICA Decreto 28 Ottobre 2025', with a left navigation item 'RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI' highlighted.
Pagina di documento intitolata 'TECNOLOGIE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI' con tabelle di requisiti e note esplicative (in italiano).

Automazione dell'Edificio: l'obbligo dei sistemi BACS

Un’altra importante novità operativa riguarda l’obbligo, scattato con l’entrata in vigore del decreto (Allegato 1, par. 2.3, comma 9), di installare sistemi BACS di classe di efficienza B o superiore per gli edifici non residenziali dotati di impianto di riscaldamento (o combinato) con potenza termica nominale > 290 kW.

Inoltre, in caso di intervento di sostituzione del generatore (par. 2.3, comma 10), è richiesta l’installazione di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano (o, dove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare).

Mc4Suite recepisce queste prescrizioni consentendo la caratterizzazione del livello di automazione BACS sempre all’interno del menu “Configurazione edifici”:

Il motore di calcolo valuta l’apporto dei sistemi di regolazione sui fabbisogni di energia primaria dell’edificio reale, ne verifica la rispondenza alla legge e ne produce la relazione tecnica.

Quadro di sintesi dei provvedimenti regionali ed indicazioni operative in Mc4Suite

Regione Piemonte

In attesa dell’emanazione di un decreto regionale di recepimento del Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025, ai fini della redazione della relazione tecnica comprovante il rispetto dei requisiti minimi e della produzione del file XML da trasmettere al portale SIPEE, nei “Dati generali e climatici” come decreto legislativo occorre selezionare la voce “DM Requisiti Minimi 28/10/2025”.

L’opzione “PIANO STRALCIO  D.G.R. n. 46-11968 del 04/08/2009 aggiornato alla D.G.R. 29 – 3386 del 30/05/2016” risulta funzionale al calcolo e le verifiche di progetti la cui data di presentazione del titolo abilitativo sia anteriore al 03/06/2026 e, indipendentemente dalla data di richiesta titolo abilitativo, alla stampa della relazione “Piano Stralcio”.

Regione Emilia-Romagna

In attesa dell’emanazione di un decreto regionale di recepimento del Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025, ai fini della redazione della relazione tecnica comprovante il rispetto dei requisiti minimi e della produzione del file XML da trasmettere al portale SACE, nei “Dati generali e climatici” come decreto legislativo occorre selezionare la voce “D.G.R n. 967 del 20/07/2015 aggiornato al D.G.R. n.1715 del 03/11/2016”.

Regione Valle d'Aosta

In attesa dell’emanazione di un decreto regionale di recepimento del Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025, ai fini della redazione della relazione tecnica comprovante il rispetto dei requisiti minimi nei “Dati generali e climatici” come decreto legislativo occorre selezionare la voce “D.G.R. n. 272 del 26/02/2016 ”.

In materia di attestazione della prestazione energetica, laddove, a partire dal 03/06/2026, il portale Beauclimat richiedesse esplicitamente un file XML conforme alle nuove disposizioni nazionali, e solo per questa finalità, nei “Dati generali e climatici” come decreto legislativo occorre selezionare la voce “DM Requisiti Minimi 28/10/2025”.

Provincia Autonoma di Trento

In attesa dell’emanazione di un decreto provinciale di recepimento del Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025, ai fini della redazione della relazione tecnica comprovante il rispetto dei requisiti minimi nei “Dati generali e climatici” come decreto legislativo occorre selezionare la voce “D.P.P. n.11-13/Leg. del 13/07/2009 aggiornato al D.P.P. n.11-68/Leg. del 16/08/2022”.

In materia di attestazione della prestazione energetica, laddove, a partire dal 03/06/2026, il portale ODATECH richiedesse esplicitamente un file XML conforme alle nuove disposizioni nazionali, e solo per questa finalità, nei “Dati generali e climatici” come decreto legislativo occorre selezionare la voce “DM Requisiti Minimi 28/10/2025”.

Regione Lombardia

La regione Lombardia ha provveduto al recepimento del Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025, tramite il Decreto 6437 del 15/05/2026 e ha pubblicato un format provvisorio di relazione tecnica il 26/05/2026 (in attesa del rilascio di un nuovo format nazionale).

L’implementazione delle disposizioni del Decreto 6437 del 15/05/2026 e del motore di calcolo CENED+2 aggiornato a tali disposizioni avranno luogo nel prossimo aggiornamento di Mc4Suite 2026.

Progettazione Integrata: la verifica dei CAM per gli edifici pubblici

La forza di Mc4Suite risiede nella sua capacità di offrire una piattaforma di progettazione energetica integrata che va oltre la mera conformità termotecnica. Nei progetti di opere pubbliche o nei casi di ristrutturazione in cui l’accesso a incentivi richiede il rispetto dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), l’integrazione del software si rivela determinante.

Il programma permette infatti di verificare simultaneamente i requisiti di involucro del nuovo D.M., l’efficienza degli impianti di climatizzazione, e i parametri legati al comfort termo-igrometrico, alla ventilazione e all’uso di fonti rinnovabili richiesti dai protocolli ambientali. Questa centralizzazione dei dati elimina la necessità di frammentare il lavoro su fogli di calcolo esterni, riducendo drasticamente i tempi di elaborazione.

Precisione, efficienza e continuità professionale

Con Mc4Suite la precisione normativa sposa la massima efficienza operativa: la transizione al D.M. Requisiti Minimi 2026 è già attiva, trasparente e totalmente sotto il vostro controllo scientifico.

L’aggiornamento software che implementa il nuovo motore di calcolo è disponibile per il download nella vostra area riservata.