Recepimento Direttiva RED III (D.Lgs. n. 5/2026)

Guida operativa e gestione in Mc4Suite

14/10/2026 – Approfondimento a cura dell’Ing. Enrico MASTROMAURO

Immagine evocativa per il nuovo Decreto n. 5 del 9 gennaio 2026 (recepimento Direttiva Europea RED III) sulle nuove quote di copertura da fonte rinnovabile in materia di calcolo energetico. Vista su un'abitazione residenziale con pannelli fotovoltaici sul tetto a falde e sole sullo sfondo.
Sommario

Premessa

Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/01/2026, segna il recepimento nell’ambito della legislazione italiana della Direttiva (UE) 2023/2413 (nota come RED III – Renewable Energy Directive). Questa direttiva aggiorna — rispetto alla precedente Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), recepita in Italia dal D.L. 199 dell’08/11/2021 — le norme europee relative all’impiego delle energie rinnovabili nei settori dei Trasporti, dell’Industria e dell’Edilizia.

Il decreto è entrato in vigore il 04 febbraio 2026.

Il recepimento della direttiva europea si è concretizzato tramite la modifica sostanziale degli articoli e degli allegati del Decreto n. 199 dell’8 novembre 2021.

In particolare, l’art. 29 ne modifica l’Allegato III ovvero la sezione che disciplina le quote di copertura da fonti rinnovabili che devono essere garantite nel contesto di interventi di efficientamento energetico in ambito edilizio.

Analizziamo quindi nel dettaglio:

  • le modifiche all’Allegato III del D.L. 8 novembre 2021, n. 199;
  • la loro implementazione nell’ambito di Mc4Suite 2026.

L’intero impianto normativo del D.Lgs. 5/2026 è già disponibile ed operativo su Mc4Suite 2026 a partire da luglio scorso. 

Interventi soggetti agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili e data di entrata in vigore delle disposizioni

Il punto 1 dell’articolo 1, (Sezione A Campo di applicazione) dell’art. 29 (Modifiche all’Allegato III del D.L. 8 novembre 2021, n. 199), dispone che gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili debbano essere applicati agli

– edifici di nuova costruzione
– edifici esistenti oggetto di ristrutturazioni importanti
– edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico

per i quali la data di richiesta del titolo edilizio risulta decorrere a partire dal 03/08/2026 (ovvero 180 giorni dopo l’entrata in vigore del D.L. n.5/2026).

Nella nuova formulazione dell’Allegato III non si fa più riferimento esplicito all’intervento di ristrutturazione rilevante.

Tuttavia, l'obbligo risulta prescritto sia dal comma 6 dell'art. 3.3 dell'Allegato 1 del D.M. "Requisiti Minimi" del 28/10/2025, sia dall'art. 26, comma 1 dell'Allegato III del D.L. 199/2021. A sua volta, l'art. 13 del D.L. n. 5 del 09/01/2026 provvede ad integrare tale impianto normativo, senza modificarlo.

Rammentiamo che tale fattispecie di intervento è definita dall’art. 2 del D.L. 28 del 03 marzo 2011, e può consistere in un:
1) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 mq, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;
2) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

Ribbon bar Analisi Energetica di Mc4Suite: focus sul pulsante Dati generali.

In virtù di ciò, le prime due impostazioni da effettuare o verificare all’interno di Mc4Suite concernono i campi:

  • “Data Presentazione Richiesta Titolo” all’interno della sezione Titolo abilitativo/APE” della scheda “Fabbisogno energetico” del menu “Dati generali e climatici”.

In corrispondenza di quest’ultimo, affinché il programma applichi ed osservi le nuove prescrizioni normative dell’allegato III, occorre che sia indicata una data pari o successiva al 03/08/2026.

Le date compilabili all’interno della scheda “Anagrafica progetto” del menu “Dati generali e climatici” non hanno alcuna influenza sull’applicazione di dispositivi legislativi o sull’osservanza di valori limite normativi.

Esse quindi costituiscono, semplicemente, informazioni qualitative riportate nei frontespizi e\o nelle intestazioni delle relazioni tecniche.

Maschera Dati generali e climatici di Mc4Suite: focus sulla sezione Fabbisogno Energetico, Titolo abilitativo/APE, Data Presentazione Richiesta Titolo.
  • il tipo di intervento edilizio.

La seconda impostazione rilevante è quindi rappresentata dalla scelta del tipo di intervento cui risulta soggetto l’immobile, da operare in corrispondenza della voce “Tipo intervento” all’interno della sezione Titolo abilitativo/APE” della scheda “Fabbisogno energetico” del menu “Dati generali e climatici”.

Ribbon bar Analisi Energetica di Mc4Suite: focus sul pulsante Dati generali.
Maschera Dati generali e climatici di Mc4Suite: focus sulla sezione Fabbisogno Energetico, Titolo abilitativo/APE, Tipo d'intervento.

Natura ed articolazione degli obblighi di copertura da fonti rinnovabili per tipologia di intervento e tipologia di edificio

Ai sensi del par. 2 Sezione B (Obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili) gli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili sono espressi in termini di:

  • quote di copertura minima dei fabbisogni di energia primaria da assicurare tramite il ricorso a fonti rinnovabili;
  • potenza elettrica minima installata degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Il punto 1 dell’articolo 2 (Sezione B) dell’art. 29 prescrive le quote minime di copertura da fonte rinnovabile sui fabbisogni di energia primaria rinnovabile da osservare per gli interventi previsti nella sezione A.

A seconda del tipo di intervento cui risulta soggetto l’immobile, le quote da conseguire sono declinate nella seguente maniera:

  • nel caso di edifici di nuova costruzione, occorre assicurare la copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva (prendendo in considerazione i soli servizi effettivamente presenti);
Maschera Dati generali e climatici di Mc4Suite: focus sulla sezione Fabbisogno Energetico, Titolo abilitativo/APE, Tipo d'intervento Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione.
  • nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello occorre assicurare la copertura del 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 40% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva (prendendo in considerazione i soli servizi effettivamente presenti);
Maschera Dati generali e climatici di Mc4Suite: focus sulla sezione Fabbisogno Energetico, Titolo abilitativo/APE, Tipo d'intervento Ristrutturazioni importanti di I livello.
  • nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello occorre assicurare la copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva (prendendo in considerazione i soli servizi effettivamente presenti);
Maschera Dati generali e climatici di Mc4Suite: focus sulla sezione Fabbisogno Energetico, Titolo abilitativo/APE, Tipo d'intervento Ristrutturazioni importanti di II livello.
  • nel caso di edifici esistenti oggetto di interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, occorre assicurare la copertura del 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva (prendendo in considerazione i soli servizi effettivamente presenti).

Tabella di riepilogo delle quote di copertura da fonte rinnovabile sul fabbisogno di energia termica in funzione di:

  • tipo di intervento;
  • tipo di servizio;
  • tipo di edificio.
Intervento Servizi Edificio ad uso privato Edificio ad uso pubblico
Nuova Costruzione


Ristrutturazione Rilevante



Ampliamento > 15% o 500 mc dotato di nuovo impianto termico
Riscaldamento
+
Raffrescamento
+
Produzione ACS
60%
65%
Produzione ACS
60%
65%
Ristrutturazione Importante di I livello
Riscaldamento
+
Raffrescamento
+
Produzione ACS
40%
45%
Produzione ACS
40%
45%
Ristrutturazione Importante di II livello
Riscaldamento
+
Raffrescamento
15%
20%
Nuova installazione o ristrutturazione impianti termici
Riscaldamento
+
Raffrescamento
15%
20%

L’intervento di ristrutturazione di un impianto termico ricade nell’ambito delle “Riqualificazioni energetiche”.

La verifica degli obblighi di copertura da fonte rinnovabile viene seguita a patto che:

  • in corrispondenza della voce “Sostituzione macchine termiche” (Dati generali e climatici > Fabbisogno energetico > Titolo abilitativo/APE) sia selezionata l’opzione “Rispetto dell’efficienza globale media stagionale”;
Maschera Dati generali e climatici di Mc4Suite: focus sulla sezione Fabbisogno Energetico, Titolo abilitativo/APE, alle voci Tipo d'intervento e Sostituzione macchine termiche.
  • nella scheda “Dati generali” del menu di configurazione della centrale termica, sia selezionata l’opzione di verifica per l’impianto di riscaldamento oppure per l’impianto di raffrescamento o per entrambi.
Ribbon bar Analisi Energetica di Mc4Suite: focus sul pulsante Centrali Termiche.

Il punto 3 dell’articolo 2 (Sezione B) dell’art. 29 prescrive che le potenze elettriche da fonti rinnovabili minime installate devono essere calcolate secondo la formula:

P = k x S [kW]

in cui:

  • S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio, misurata in m2;
  • k è un coefficiente che assume il valore di 0,05 [kW/m2] per gli edifici nuovi e 0,025 [kW/m2] per gli edifici esistenti.

La superficie in pianta dell’edificio è un parametro compilabile nell’ambito del contatore elettrico cui risulta collegato l’impianto fotovoltaico.

A tal fine occorre accedere al menu “Ripartizione energia elettrica”

Ribbon bar Analisi Energetica in Mc4Suite: focus sul pulsante Ripartizione Energia Elettrica.

quindi nell’ambito della scheda “Dati generali” del contatore elettrico, posizionarsi in corrispondenza della voce Superficie coperta.

Maschera ripartizione energia elettrica in Mc4Suite: focus sul campo superficie coperta dell'edificio, per un calcolo automatico del valore o un inserimento manuale del dato.

Il valore di superficie coperta, se noto a priori, può essere inserito direttamente nell’apposito campo; diversamente è possibile far stimare al software tale valore premendo il pulsante posto nell’estremità destra.

Rammentiamo che laddove si opti per la rilevazione automatica del valore di superficie coperta, affinché il software possa restituirne il corrispondente valore, è necessario che al pavimento del piano più basso dell’immobile sia associata una esposizione contro terra.

L’esito della verifica degli obblighi nei confronti dell’impiego di fonti rinnovabili è riportato innanzitutto in anteprima video, all’interno della scheda “Verifiche” del menu di lancio del calcolo energetico e di verifica dei requisiti minimi, in corrispondenza della voce “Copertura totale da fonte rinnovabile”.

Ribbon bar Analisi Energetica di Mc4Suite: focus sul pulsante APE e Legge 10.

Nella sezione superiore della scheda” Verifiche” viene fornito l’esito globale sintetico (Verificato o Non verificato) mentre nella sezione inferiore viene mostrato il dettaglio della verifica in termini di percentuale di copertura da fonte rinnovabile sul singolo servizio energetico o sulla somma dei servizi energetici presenti e la potenza elettrica installata da fonte rinnovabile.

In seconda istanza gli esiti di tali verifiche sono riportati nella relazione tecnica attestante il rispetto dei requisiti minimi, in particolare:

  • nel Capitolo 6, paragrafo “d) Impianti fotovoltaici”;
  • nel Capitolo 6, paragrafo “e) Consuntivo energia”, sezione “Copertura da fonti rinnovabili”;

Deroghe e maggiorazioni

Il punto 4 dell’articolo 2 (Sezione B) dell’art. 29 prescrive una deroga al rispetto degli obblighi previsti dal punto 1 in tema di copertura sul fabbisogno di energia primaria. Tali obblighi non si applicano nel caso in cui:

  • l’edificio sia servito da una rete di teleriscaldamento (o teleraffrescamento) efficiente;
  • il teleriscaldamento soddisfi l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il teleraffrescamento copra l’intero fabbisogno energia termica per raffrescamento.

Rammentiamo che un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento è definito efficiente in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 ovvero quando utilizza, in alternativa, almeno una delle seguenti percentuali di energia o calore:
a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.

La dichiarazione dev’essere fornita dal gestore del servizio di teleriscaldamento\teleraffrescamento.

All’interno del software, la presenza nell’immobile di un sistema di teleriscaldamento efficiente si segnala ponendo il segno di spunta in corrispondenza della voce “Sistema di teleriscaldamento efficiente art. 2, comma 2, lettera tt) del D.L. 102/2014 ”ubicata nella scheda “Fabbisogno energetico > Titolo abilitativo/APE” del menu “Dati generali e climatici”.

Ai fini dell’applicazione della deroga occorre inoltre garantire che il sistema di teleriscaldamento non presenti energia residua, come rilevabile nel dettaglio di produzione energetica del generatore consultabile nella sezione “Energia primaria” del menu dei risultati a video del calcolo energetico.

Nelle verifiche a video il rispetto dell’obbligo risulterà implicitamente verificato:

Nella relazione tecnica la sussistenza della deroga per presenza di un sistema di teleriscaldamento efficiente verrà contrassegnata in maniera esplicita:

Il punto 5 dell’articolo 2 (Sezione B) dell’art. 29 prevede invece valori minimi più severi nei confronti degli edifici pubblici ovvero:

  • l’incremento di cinque punti percentuali degli obblighi percentuali di copertura previsti dal punto 1 dell’articolo 2, quindi rispettivamente 65% per gli edifici di nuova costruzione, 45% per l’intervento di ristrutturazione importante di II livello, 20% per interventi di ristrutturazione di impianto termico;
  • l’incremento del 10% delle potenze elettriche da fonte rinnovabile installate equivalenti all’applicazione di un valore di K pari a 0,055 per gli edifici nuovi e 0,0275 per gli edifici esistenti.

Le maggiorazioni vengono applicate in automatico dal software se risulta selezionata l’opzione “Edificio pubblico” presente nella scheda “Fabbisogno energetico > Titolo abilitativo/APE” del menu “Dati generali e climatici”.

Casi di impossibilità tecnica o di non convenienza economica di ottemperare all’obbligo

In virtù di quanto disposto dal punto 1 dell’art.4 (Sezione D) dell’art. 29, qualora sussistano limitazioni oggettive che impediscano l’installazione di sistemi alimentati da fonti rinnovabili o si riscontri la mancata convenienza economica nella loro installazione, le motivazioni del mancato soddisfacimento degli obblighi di copertura da fonti rinnovabili devono essere palesate dal progettista in modalità differente a seconda del tipo di intervento cui è soggetto l’immobile ovvero:

  • nel caso di edifici nuovi o per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello, le cause di impossibilità tecno-economica devono essere dettagliate nell’ambito della relazione tecnica per la verifica dei requisiti minimi ai sensi del Decreto Ministeriale del 28/10/2025. Contestualmente è previsto l’obbligo di garantire un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria (EPH,C,W,nren), inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite (EPH,C,W,nren,limite) calcolato secondo quanto previsto dal punto 3 del medesimo articolo in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto.
  • nel caso di edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di secondo livello od oggetto di ristrutturazione dell’impianto termico, le cause di impossibilità tecno-economica devono essere dettagliate nell’ambito della relazione tecnica per la verifica dei requisiti minimi ai sensi del Decreto Ministeriale del 28/10/2025. Laddove non sia richiesto il deposito della relazione tecnica, in alternativa esse devono essere comunicate dal progettista allo sportello edilizio comunale secondo le modalità definite dall’ente stesso, senza ulteriori oneri di calcolo o produzione di documentazione tecnica.

Laddove il mancato soddisfacimento degli obblighi di copertura da fonte rinnovabile caratterizzi un edificio nuovo o un edificio esistente sottoposto a ristrutturazione importante di I livello, il software provvede in automatico ad eseguire il calcolo del valore dell’indicatore EPH,C,W,nren,limite secondo i criteri previsti dal punto 3 dell’art. 4 dell’Allegato III e ad effettuarne il confronto con il valore di EPH,C,W,nren di progetto. Se quest’ultimo risulta inferiore al corrispondente valore limite si potrà quindi derogare, in tutto od in parte, dall’obbligo di copertura a patto di giustificare, in relazione tecnica, l’impossibilità del suo assolvimento.

Nell’immagine sottostante viene esemplificato la casistica in cui nell’ambito del progetto di un nuovo edificio, non sia risultato possibile con l’impiego di tutti i sistemi alimentati da fonti rinnovabili, soddisfare la quota di copertura relativa ai consumi di energia primaria dell’insieme dei servizi di produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento (54,13% a fronte di un valore minimo del 60%). Contestualmente il software determina il valore ammissibile dell’indicatore di prestazione energetica dei tre servizi (70,516 kWh/m2 anno), rispetto al quale confronta il valore di indice di prestazione di progetto (17,868 kWh/m2anno).

L’esito è positivo ovvero l’edificio, pur non potendo garantire la quota di copertura da fonte rinnovabile sui tre servizi, rispetta il valore dell’indice di prestazione determinato in base al punto 3 dell’art. 4 dell’Allegato III. Come tale, è suscettibile di avvalersi della deroga al rispetto dell’obbligo motivandone l’impossibilità tecnica nella relazione attestante la verifica dei requisiti minimi.

L’esito globale della verifica è contrassegnato, in questo caso, con la dicitura “Verifica secondo D.lgs. 08.11.2021, n.199 – Allegato III”, comma 4 punto 2”.

La stessa puntualizzazione viene riportata all’interno della relazione tecnica.

In questa seconda casistica, oltre al mancato rispetto della quota di copertura sui tre servizi energetici, viene ipotizzata anche l’impossibilità di installazione della potenza elettrica minima da fonte rinnovabile.

Il dettaglio del calcolo dell’edificio di riferimento per la determinazione dell’indicatore EPH,C,W,nren,limite secondo i criteri previsti dal punto 3 dell’art. 4 dell’Allegato III viene riportato nella relazione di calcolo denominata “Edificio di riferimento per i requisiti Minimi in deroga Fer”.

Il valore dell’indice EPH,C,W,nren,limite viene ricavato ai sensi del punto 3 dell’art. 4 dell’Allegato III definendo un apposito edificio di riferimento in cui:
- le componenti di involucro sono definite in base a quanto previsto dall’Allegato 1, Capitolo 3 del decreto del Ministero delle Attività produttive e la Sicurezza Energetica 28 ottobre 2025 concernente applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche;
- le componenti impiantistiche prevedono l’impiego delle tecnologie e l’osservanza delle efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione fornite dall’Allegato 1, Capitolo 3 del decreto del Ministero delle Attività produttive e la Sicurezza Energetica 28 ottobre 2025 concernente applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche;
- le efficienze medie stagionali sull’utilizzo dell’energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione sono desunte dalla seguente Tabella 1 dell’Allegato III.

Servizio Efficienza
Climatizzazione invernale
1,54
Climatizzazione estiva
1,28
Produzione di acqua calda sanitaria
1.28
NOTA: I valori delle efficienze per i servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e per la produzione di ACS tengono già conto del fattore di conversione dell’energia primaria non rinnovabile.

Ampliamenti volumetrici > del 15% del volume esistente dotati di nuovi impianti

Gli ampliamenti volumetrici di un edificio esistente il cui volume lordo climatizzato è maggiore al 15% di quello esistente o comunque maggiore di 500 m3, dotati di nuovi impianti termici ad essi dedicati, sono sottoposti ai medesimi requisiti degli edifici nuovi; in particolare, ai sensi del comma 6 dell’art. 3.3 dell’Allegato 1 del D.M. “Requisiti Minimi” del 28/10/2025, essi sono soggetti al rispetto degli obblighi di integrazione da fonti rinnovabili previsti per le nuove costruzioni.

Laddove sussistano limitazioni tali da impedire, in maniera parziale o totale, l’assolvimento degli obblighi di integrazione da fonte rinnovabile, la porzione di ampliamento rientrerà nel caso di impossibilità tecnica previsto dal punto 1 dell’art.4 (Sezione D) dell’art. 29 del D.L 199/2021.

In particolare sarà necessario motivare in relazione tecnica l’impossibilità tecnica o la non convenienza economica e si dovrà conseguire un valore di EPH,C,W,nren di progetto inferiore a EPH,C,W,nren, limite.

Edifici di particolare pregio storico, artistico o paesaggistico

Il comma 2 dell’art. 26 del D.L. 199/2021 colloca nell’ambito dei casi di impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto od in parte, agli obblighi d’integrazione da fonti rinnovabili anche gli edifici nei quali il rispetto delle prescrizioni ne induce un’alterazione incompatibile con il particolare carattere storico, artistico o paesaggistico.

Anche in questi casi, oltre a documentare in relazione tecnica l’impossibilità tecnica o la non convenienza economica dell’installazione di sistemi alimentati a fonti rinnovabili, sussiste l’obbligo del rispetto del valore energia primaria non rinnovabile dell'edificio rispetto al valore di riferimento secondo quanto previsto all'Allegato III, art. 4.

Rispetto degli obblighi di copertura da fonti rinnovabili e dichiarazione NZEB

Ai sensi dell’art. 3.4 “Edifici a energia quasi zero” dell’Allegato 1 del decreto Ministeriale del 28/10/2025, un edificio nuovo od esistente deve rispettare gli obblighi di integrazione da fonti rinnovabili nel rispetto dei requisiti minimi fissati all’Allegato II del D.L. 199/2021 validi per nuovi edifici.

Ciò comporta che anche per un edificio esistente, sottoposto a intervento di ristrutturazione importante, che ambisca a conseguire la dichiarazione NZEB dovrà rispettare i medesimi obblighi di integrazione normalmente previsti per glie difici di nuova costruzione. Il rispetto dell’Allegato III, in particolare, si intende nella totalità degli articoli in cui si sostanzia, per cui sono incluse anche le eventuali maggiorazioni o deroghe da esso previste.

Il software mostra, per ogni unità immobiliare e per ogni edificio, il confronto tra il valore di progetto ed il valore minimo ammissibile di tutti parametri che concorrono alla dichiarazione NZEB in corrispondenza della voce “Edificio ad Energia Quasi Zero – NZEB”.

Per un edificio sottoposto a Ristrutturazione importante di I e II livello, Riqualificazione energetica o Ristrutturazione di impianto termico occorre non confondere gli esiti in termini di obblighi di integrazione da fonti rinnovabili riportati nella sezione “Copertura totale da fonte rinnovabile” con quelli riportati nella tabella di riepilogo associata alla sezione “Edificio ad energia quasi zero – NZEB”: ai fini della verifica dei Requisiti Minimi, la verifica da considerare è esclusivamente quella che compete alla voce “Copertura totale da fonte rinnovabile”.

Obblighi di copertura da fonti rinnovabili nei contesti regionali

Regione Lombardia

Il Decreto n. 6437 del 15 maggio 2026 in materia di obblighi di copertura da fonte rinnovabile recepisce contemporaneamente i due dispositivi legislativi nazionali di riferimento ovvero:

  • il Decreto Legge 199 dell’08/11/2021;
  • il Decreto Legge 5 del 09/01/2026.

Rispetto della legge nazionale si differenzia in termini di:

  • entrata in vigore delle quote di copertura da fonte rinnovabile: esse, infatti, si applicano a tutti gli interventi il cui titolo edilizio viene richiesto a partire dal 03/06/2026 (anziché dal 03/08/2026);
  • maggiorazione della quota di copertura da fonte rinnovabile sull’energia termica per l’intervento di Ristrutturazione importante di I livello, pari al 50% (anziché al 40%) per edificio privato (55% anziché 45% per edificio pubblico);
  • ulteriore maggiorazione della quota di copertura da fonte rinnovabile sull’energia termica per l’intervento di nuova costruzione, pari al 65% (anziché al 60%) per edificio privato e pari al 70% per edificio pubblico (anziché al 65%) la cui richiesta del titolo edilizio sia presentata a partire dal 01/01/2027.

Tabella di riepilogo delle quote di copertura da fonte rinnovabile sul fabbisogno di energia termica in funzione di:

  • tipo di intervento;
  • tipo di servizio;
  • tipo di edificio.
Intervento Servizi Edificio ad uso privato sino al 31/12/2026 Edificio ad uso pubblico sino al 31/12/26 Edificio ad uso privato dal 01/01/2027 Edificio ad uso pubblico dal 01/01/27
Nuova Costruzione


Ristrutturazione Rilevante


Ampliamento > 15% o 500 mc dotato di nuovo impianto termico
Riscaldamento
+
Raffrescamento
+
Produzione ACS
60%
65%
65%
70%
Produzione ACS
60%
65%
65%
70%
Ristrutturazione Importante di I livello
Riscaldamento
+
Raffrescamento
+
Produzione ACS
50%
55%
50%
55%
Produzione ACS
50%
55%
50%
55%
Ristrutturazione Importante di II livello
Riscaldamento
+
Raffrescamento
15%
20%
15%
20%
Nuova installazione o ristrutturazione impianti termici
Riscaldamento
+
Raffrescamento
15%
20%
15%
20%

A decorrere dal 01/01/2027, il valore di K per la determinazione della potenza elettrica minima di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili dovrà essere:

  • = 0,06 nel caso di:
    • nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di grandi strutture di vendita di cui all’art. 9 del d.lgs 114/1998
    • nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità di piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci e veicoli, centri di magazzinaggio generale o simili, che interessino una superficie operativa ≤ 3 ettari
  • ≥ 0,08 nel caso di:
    • nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità di piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci e veicoli, centri di magazzinaggio generale o simili, che interessino una superficie operativa > 3 ettari
    • nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di centri dati di cui agli articoli 1 e 2, numeri 1), 2) e 3) del regolamento delegato (UE) 2024/1364.

Ai sensi della delibera XII/4767 del 22/07/2025, a decorrere:

  • dal 15/10/2026 entrano in vigore le disposizioni della dgr n. 3649 del 16.12.2024, recante i “Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l’installazione e l’esercizio degli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza termica al focolare superiore a 35 kW”;
  • dal 15/10/2027 entrano in vigore le disposizioni della dgr n. 3649 del 16.12.2024, recante i “Nuovi requisiti emissivi ed impiantistici per l’installazione e l’esercizio degli impianti termici civili alimentati a biomassa con potenza termica al focolare inferiore a 35 kW”.

In sostanza a partire dal 15/10/2026 solo i nuovi impianti alimentati a biomassa di potenza al focolare > 35 kW che rispettino i requisiti in termini di emissione in atmosfera disciplinati da tale delibera potranno congiuntamente assolvere gli obblighi di integrazione da fonti rinnovabili.

Tali disposizioni si applicheranno anche ai nuovi impianti alimentati a biomassa di potenza al focolare ≤ 35 kW a partire dal 15/10/2027.

Regione Emilia-Romagna

La Delibera di Giunta regionale n. 792 del 25 maggio 2026 in materia di rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” e degli obblighi di copertura da fonte rinnovabile recepisce contemporaneamente i due dispositivi legislativi nazionali di riferimento ovvero:

  • il Decreto Ministeriale “Requisiti Minimi” del 28/10/2025;
  • il Decreto Legge 5 del 09/01/2026.

Rispetto la legge nazionale si differenzia per:

  • l’entità della quota di copertura di energia termica da fonti rinnovabili per gli interventi di nuova costruzione che, a decorrere dal 01/01/2026 risulta pari all’80%;
  • l’obbligo di integrazione da fonte rinnovabile nella misura del 50% sul servizio di produzione di acqua calda sanitaria nel caso di intervento di ristrutturazione importante di II livello che preveda la nuova installazione o la ristrutturazione di impianto termico;
  • l’obbligo di integrazione da fonte rinnovabile nella misura del 50% sul servizio di produzione di acqua calda sanitaria nel caso di intervento nuova installazione o ristrutturazione di impianto termico;
  • la maggiorazione del 10% delle quote di copertura da fonte rinnovabile sul fabbisogno di energia termica e del valore di K per la determinazione della potenza elettrica minima di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nel caso di edifici pubblici;
  • il dimezzamento delle quote di copertura da fonte rinnovabile sul fabbisogno di energia termica e del valore di K per la determinazione della potenza elettrica minima di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nel caso di immobili ubicati nei centri storici.

Tabella di riepilogo delle quote di copertura da fonte rinnovabile sul fabbisogno di energia termica in funzione di:

  • tipo di intervento;
  • tipo di servizio;
  • tipo di edificio;
  • ubicazione dell’edificio.
Intervento Servizi Edificio privato Edificio privato in centro storico Edificio pubblico Edificio pubblico in centro storico
Nuova costruzione, ristrutturazione rilevante, ampliamento con impianto autonomo
Riscaldamento
+
Raffrescamento
+
Produzione ACS
80%
40%
88%
44%
Produzione ACS
80%
40%
88%
44%
Ristrutturazione Importante di I livello
Riscaldamento
+
Raffrescamento
+
Produzione ACS
40%
20%
45%
25%
Produzione ACS
40%
20%
45%
25%
Ristrutturazione Importante di II livello

(*) Rifacimento o sostituzione di impianto termico
Riscaldamento
+
Raffrescamento
15%
7,5%
20%
12,5%
(*) Produzione ACS
50%
50%
50%
50%
Nuova installazione o ristrutturazione impianti termici
Riscaldamento
+
Raffrescamento
15%
7,5%
20%
12,5%
Produzione ACS
50%
50%
50%
50%

Tabella di riepilogo dei valori di K per la determinazione della potenza elettrica minima di impianti alimentati da fonti rinnovabili in funzione di:

  • tipo di intervento;
  • tipo di servizio;
  • tipo di edificio;
  • ubicazione dell’edificio.
Intervento Edificio ad uso privato Edificio ad uso privato in centro storico Edificio ad uso pubblico Edificio ad uso pubblico in centro storico
Nuova Costruzione


Ristrutturazione Rilevante


Ampliamento > 15% o 500 mc dotato di nuovo impianto termico
0,05
0,025
0,055
0,0275
Ristrutturazione Importante di I livello


Ristrutturazione importante di II livello


Ampliamento <= 15% o 500 mc con intervento maggiore del 25% della superficie lorda


Nuova installazione o ristrutturazione impianti termici.
0,025
0,0125
0,0275
0,01375

Provincia autonoma di Trento

Il Decreto del Presidente della Provincia 13 agosto 2026 n. 56 aggiorna le disposizioni contenute nel D.P.P. n.11-13/Leg del 13/07/2009 (Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

Esso sancisce il recepimento dei decreti nazionali:

  • Decreto Ministeriale “Requisiti Minimi” del 28/10/2025;
  • Decreto Legge 5 del 09/01/2026;

e si applica:

  • a tutti gli interventi la cui richiesta del titolo edilizio è presentata a partire dal 15/10/2026;
  • nell’elaborazione degli attestati di prestazione energetica depositati a partire dal 15/10/2026.

Il nuovo decreto provinciale rispetto alla legge nazionale si differenzia per:

– l’introduzione di due specifici interventi ovvero

  • Nuove unità immobiliari destinate ad essere utilizzate separatamente derivanti da ampliamenti in sopraelevazione, dotate di impianto autonomo (cui si applicano le disposizioni dell’Allegato A, ovvero i medesimi requisiti per le nuove costruzioni);
  • Ampliamenti inferiori o uguali al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell’edificio o dell’unità immobiliare esistente se gli interventi insistono su una superficie di involucro superiore al 25 per cento della superficie disperdente (cui si applicano le disposizioni dell’Allegato A bis, ovvero i medesimi requisiti per le ristrutturazioni importanti di II livello);

– la maggiorazione della quota di copertura da fonte rinnovabile sull’energia termica per l’intervento di Ristrutturazione importante di I livello, pari al 65% (anziché al 40%) sia per edificio privato che per edificio pubblico.

Per gli interventi

  • nuove unità immobiliari destinate ad essere utilizzate separatamente derivanti da ampliamenti in sopraelevazione, dotate di impianto autonomo (lettera b bis dell’art. 4, comma 3);
  • nuove unità immobiliari destinate ad essere utilizzate separatamente derivanti da ampliamenti superiori al 15 per cento del volume lordo climatizzato dell’edificio esistente
    o comunque superiori a 500 metri cubi dotate di impianto autonomo (lettera c dell’art. 4, comma 3).

gli obblighi in termini di copertura da fonte rinnovabile si applicano esclusivamente ai fabbisogni di energia termica; in sostanza non è richiesto il rispetto dell’installazione di una potenza elettrica minima da fonte rinnovabile.

Tabella di riepilogo delle quote di copertura da fonte rinnovabile sul fabbisogno di energia termica in funzione di:

  • tipo di intervento;
  • tipo di servizio;
  • tipo di edificio.
Intervento Servizi Edificio ad uso privato Edificio ad uso pubblico
Nuova Costruzione


Demolizione e ricostruzione dell’intero edificio


Ampliamento > 15% o 500 mc dotato di nuovo impianto termico


Ampliamento in sopraelevazione che configura una nuova unità immobiliare dotata di nuovo impianto termico
Riscaldamento
+
Raffrescamento
+
Produzione ACS
65%
65%
Produzione ACS
65%
65%
Ristrutturazione Importante di I livello
Riscaldamento
+
Raffrescamento
+
Produzione ACS
65%
65%
Produzione ACS
65%
65%
Ristrutturazione Importante di II livello
Riscaldamento
+
Raffrescamento
15%
20%
Nuova installazione o ristrutturazione impianti termici
Riscaldamento
+
Raffrescamento
15%
20%