Promozione dell'uso di energia da fonte rinnovabile.
Cosa cambia dal 13 Giugno 2022?

12/05/2022 – Approfondimento a cura dell’Ing. Enrico MASTROMAURO

Sommario

Introduzione

Il Decreto Legislativo n. 199 dell’8 Novembre 2021 (pubblicato sulla GU n. 285 del 30.11.2021 – Suppl. Ordinario n. 42) rappresenta il provvedimento di recepimento da parte dell’Italia della Direttiva Europea 2018/2001 dell’11 Dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Il dispositivo si articola su vari ambiti di intervento quali i regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica e termica da fonte rinnovabile, la produzione di biometano, l’autoconsumo e le comunità energetiche rinnovabili, la produzione e la distribuzione di idrogeno, la mobilità elettrica.

Nel contesto dell’allegato III interviene su una materia di più stretto interesse per il progettista energetico in quanto aggiorna il contenuto dell’omonimo allegato del Decreto Legge n. 28 del 03/03/2011 riguardante gli obblighi per i nuovi edifici e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Il presente approfondimento si prefigge di analizzare le modifiche normative intervenute tra i due provvedimenti e quindi illustrare l’implementazione delle nuove disposizioni avvenuta in Mc4Suite 2022 Release 2.0 consegnata il mese scorso.

L’articolo si compone di due parti:

  • nella prima si esamineranno le modalità secondo cui si assolvono gli obblighi di copertura dei consumi da fonti rinnovabili;
  • nella seconda si esamineranno le deroghe e i casi di impossibilità tecnica di ottemperare all’obbligo. 
 
Rendiamo inoltre disponibile qui di seguito la documentazione tecnica a cui ci riferiamo, scaricabile gratuitamente previo login al ns. sito.

Parte prima: obblighi di copertura dei consumi da fonti rinnovabili

Campo di applicazione ed orizzonte temporale del nuovo dispositivo legislativo

Le disposizioni contenute nell’allegato III si applicano a tutti gli edifici nuovi o esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante la cui richiesta del titolo edilizio viene presentata decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

In Mc4Suite 2022 l’indicazione dell’intervento si effettua all’interno del menu “Dati progetto”, nello specifico in corrispondenza della voce “Tipo d’intervento” della scheda “Fabbisogno energetico”.

Nel caso delle ristrutturazioni importanti di I e II livello occorre contestualmente attivare l’opzione “Ristrutturazione rilevante” (ai sensi del Dlgs 03.03.2011 n. 28 aggiornato al Dlgs 08.11.2021 n. 199).

Il D.L. 199/21 è entrato in vigore il 15/12/2021 per cui la decorrenza dei centottanta giorni si realizza a partire dal 13/06/2022.

La data di richiesta del titolo abilitativo si imposta nella medesima scheda “Fabbisogno energetico”, in corrispondenza della voce “Data Presentazione Richiesta Titolo”.

Il valore inserito in tale campo influenza direttamente il comportamento di Mc4Suite per cui:

  • sino alla data del 12/06/2022 il software applica i criteri previsti dall’Allegato III del D.L. 28/11
  • a partire dalla data del 13/06/2022 il software si allinea all’Allegato III del D.L. 199/21.

Obblighi di copertura da fonti rinnovabili per edifici privati - Analisi comparativa tra D.L. 28/11 e D.L. 199/21

Entriamo quindi nel merito del provvedimento, illustrando gli obblighi di utilizzo degli impianti a fonti rinnovabili. 

Gli edifici nuovi e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante di proprietà privata devono garantire il contemporaneo rispetto:

  • dell’obbligo di copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • dell’obbligo di copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva, con riferimento ai servizi effettivamente presenti;
  • dell’obbligo di installazione di una potenza elettrica espressa in kW degli impianti alimentati da fonti rinnovabili almeno pari a P = 0,05 * S (edifici nuovi) e a P = 0,025 * S (edifici esistenti) in cui S(*) [m2] è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (proiezione al suolo della sagoma dell’edificio).
 

(*) Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l’installazione degli impianti.

La superficie S di riferimento per il calcolo della potenza minima da installare viene acquisita dal software tramite la lettura del campo “Superficie dell’impronta dell’edificio [m2]” nell’ambito del menu “Ripartizione energia elettrica”, il quale raggruppa i contatori presenti all’interno dell’edificio. Tale dato può essere estrapolato in automatico dal software sulla base dell’input eseguito (in termini di superficie lorda in pianta del piano terreno) previa pressione sul pulsante posto nell’estremità destra od in alternativa può essere compilato manualmente dal progettista.

Nella tabella seguente viene riepilogata l’evoluzione normativa di tali obblighi nel contesto degli edifici privati non collocati in zona A del D.M. n. 1444/1968 (si tenga presente che alcune regioni hanno applicato la facoltà di anticipare l’applicazione dei limiti più restrittivi).

Allegato III D.L. 28/11 Allegato III D.L. 199/21
Dal 31/05/2012 al 31/12/2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2017
Dal 01/01/2018 al 12/06/2022
Dal 13/06/2022
Obbligo di copertura dei consumi previsti per la produzione di ACS
50%
50%
50%
60%
Obbligo di copertura dei consumi previsti per la produzione di ACS, il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo
20%
35%
50%
60%
Potenza elettrica installata degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [kW]
P ≥ S/80
P ≥ S/65
P ≥ S/50
P ≥ 0,05 * S (edifici nuovi)
P ≥ 0,025 * S (edifici esistenti)

La frazione di copertura sui consumi previsti per la produzione di ACS, il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo (limitatamente ai servizi effettivamente presenti) tanto per gli edifici privati che per quelli pubblici rientra anche tra i requisiti per il conseguimento della condizione NZEB ai sensi dell’art. 3.4 dell’Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015.

Obblighi di copertura da fonti rinnovabili per edifici pubblici - Analisi comparativa tra D.L. 28/11 e D.L. 199/21

Gli edifici nuovi e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante di proprietà pubblica devono garantire il contemporaneo rispetto:

  • dell’obbligo di copertura del 65% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
  • dell’obbligo di copertura del 65% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva, con riferimento ai servizi effettivamente presenti;
  • dell’obbligo di installazione di una potenza elettrica espressa in kW degli impianti alimentati da fonti rinnovabili pari a P = 0,055 * S (edifici nuovi) e P = 0,0275 * S (edifici esistenti) in cui S [m2] è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno (proiezione al suolo della sagoma dell’edificio).
 

Nella tabella seguente viene riepilogata l’evoluzione normativa nazionale di tali obblighi nel contesto degli edifici pubblici non collocati in zona A del D.M. n. 1444/1968 (si tenga presente che alcune regioni hanno applicato la facoltà di anticipare l’applicazione dei limiti più restrittivi).

Allegato III D.L. 28/11 Allegato III D.L. 199/21
Dal 31/05/2012 al 31/12/2013
Dal 01/01/2014 al 31/12/2017
Dal 01/01/2018 al 12/06/2022
Dal 13/06/2022
Obbligo di copertura dei consumi previsti per la produzione di ACS
55%
55%
55%
65%
Obbligo di copertura dei consumi previsti per la produzione di ACS, il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo
22%
38,5%
55%
65%
Potenza elettrica installata degli impianti alimentati da fonti rinnovabili [kW]
P ≥ 1,1 * (S/80)
P ≥ 1,1 * (S/65)
P ≥ 1,1 * (S/50)
P ≥ 1,1 * 0,05 * S (edifici nuovi)
P ≥ 1,1 * 0,025 * S(edifici esistenti)

La verifica delle quote di copertura da fonte rinnovabile e potenza elettrica minima da fonte rinnovabile si esegue in prima istanza nell’ambito dei risultati a video del calcolo energetico secondo UNI/TS 11300, in particolare in corrispondenza della voce “Copertura totale da fonte rinnovabile” della sezione “Verifiche”:

Con esclusione delle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, gli impianti a fonti rinnovabili installati per rispettare gli obblighi di copertura devono essere realizzati all’interno o sugli edifici o nelle loro pertinenze (*).

(*) Per pertinenza si intende la superficie comprendente l’impronta a terra dei fabbricati e un’area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo.

I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda devono essere realizzati in modo da garantire la massima aderenza ed integrazione nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.

Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

La frazione di copertura sui consumi previsti per la produzione di ACS, il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo (limitatamente ai servizi effettivamente presenti) influenza anche il corrispondente requisito previsto del D.M. 19/10/2017 “Criteri Ambientali Minimi” che risulta incrementato di un ulteriore 10 %, corrispondendo quindi al 71,5 % di copertura.

Parte seconda: deroghe e casi di impossibilità tecnica di ottemperare all'obbligo

Deroghe all'applicazione delle percentuali di copertura da fonti rinnovabili

Edifici che soddisfano esigenze temporanee, edificio pubblico destinato a particolari usi militari

Dagli obblighi di copertura da fonti rinnovabili sono esentati gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee (es: edifici ad uso fieristico, installazioni legate ad eventi culturali o sportivi) ed in ogni caso destinati ad essere rimossi entro 24 mesi dalla data della fine lavori di costruzione.

Per questo tipo di casistica è stata prevista una specifica voce all’interno della scheda “Fabbisogno energetico”:

Dai medesimi obblighi sono dispensati gli edifici pubblici che risultino nella disponibilità di forze armate nel caso in cui l’ottemperanza all’obbligo stesso configuri profili di incompatibilità con le attività che vi vengono svolte.

Anche per questo tipo di casistica è stata prevista una specifica voce all’interno della scheda “Fabbisogno energetico” in dipendenza dell’opzione “Edificio Pubblico”:

Copertura dei fabbisogni di energia termica per riscaldamento e\o raffrescamento da parte di sistemi di teleriscaldamento\teleraffrescamento

Come già previsto dal D.L. 28/11  gli obblighi di copertura sui consumi per la produzione di acqua calda sanitaria e sulla somma dei consumi per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e il raffrescamento estivo non si applicano anche qualora l’edificio risulti collegato ad una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente(*), a patto che il teleriscaldamento copra l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e\o il teleraffrescamento copra l’intero fabbisogno di energia termica per il raffrescamento. Tale esenzione non si applica invece nei confronti dell’obbligo relativo all’installazione della potenza elettrica minima che dev’essere garantita tramite fonti rinnovabili.

Rispetto al D.L. 28/11 la deroga, quindi, non impone più quindi che il sistema di teleriscaldamento debba assicurare anche la copertura integrale del fabbisogno di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria.

(*) In base all’articolo 2, comma 2, lettera tt) del D.L. 04/07/2014, n. 102 sono definiti efficienti i sistemi di teleriscaldamento  o  teleraffreddamento  che  utilizzano,  in  alternativa, almeno il 50 per cento di calore di scarto, il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili, il 50 per cento di una combinazione delle precedenti, il 75 per cento di calore cogenerato.

Edifici collocati in centri storici, edifici tutelati dal punto di vista storico, artistico o paesaggistico

Il D.L. 199/21 sancisce l’abrogazione del comma 1 dell’art. 11 del D.L. 28/11 il quale prevedeva la riduzione delle quote di copertura nella misura del 50 % per gli edifici privati e pubblici collocati in centri storici (zone A del D.M. n. 1444/1968).

La nuova formulazione legislativa, rappresentato in particolare dal comma 2 dell’art. 26, prevede che gli obblighi di copertura da fonti rinnovabili nel contesto di edifici tutelati, ovvero quelli ricompresi dalla Parte seconda e all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e quelli individuati come tali nei piani regolatori, si applichino solo dove non emergano incompatibilità con i vincoli stessi.

Gli edifici vincolati per cui il rispetto integrale delle prescrizioni ne comporti un’alterazione incompatibile con il carattere storico, artistico e paesaggistico, a seguito anche di specifica acquisizione del parere dell’autorità competente sui predetti vincoli, ricadono nei casi di impossibilità tecnica di ottemperare all’obbligo, cui si applicano le disposizioni contenute nell’art. 4 dell’allegato III, di seguito illustrate.

Casi di impossibilità tecnica di ottemperare all'obbligo (art. 4 allegato III)

Come già previsto dall’allegato III del D.L. 28/11 l’impossibilità di ottemperare in tutto od in parte all’obbligo di integrazione da fonti rinnovabili dev’essere innanzitutto documentata dal progettista energetico, in relazione a tutte le opzioni tecnologiche disponibili, all’interno della relazione tecnica.

In tali casistiche sopraggiunge l’obbligo di conseguire un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria EPH,C,W,nren [kWh/m2/anno], inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite EPH,C,W,nren,limite [kWh/m2/anno] calcolato, in relazione ai servizi effettivamente presenti nell’edificio di progetto, secondo quanto previsto dall’art.4, punto 3.

Il valore di EPH,C,W,nren,limite [kWh/m2/anno] corrisponde all’indice di prestazione dell’edificio di riferimento EPH,C,W,nren,rif, standard (2019/21) [kWh/m2/anno] determinato secondo i parametri previsti dall’allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015, secondo le efficienze medie dei sottosistemi di utilizzazione fornite nella Tabella 7 del medesimo allegato e secondo le efficienze medie stagionali sull’utilizzo dell’energia primaria non rinnovabile dei sottosistemi di generazione previsti dalla Tabella 1 dell’Allegato III del D.L. 199/21.

Tale edificio di riferimento viene quindi costruito sulla base dei valori di involucro e di efficienza dei sottosistemi impiantistici (a valori 2019/21) già noti per gli edifici di riferimento per la verifica dei Requisiti minimi e per l’Attestazione della Prestazione Energetica. La differenza sostanziale consta nell’utilizzare in luogo dei valori di rendimento di generazione previsti della Tabella 8 dall’allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015 e dei fattori di conversione in energia primaria non rinnovabile dei vettori energetici coinvolti nel calcolo, i valori di efficienza media per ciascun servizio energetico già comprensivi dei fattori di conversione in energia primaria non rinnovabile (riepilogati nella tabella sottostante).

Servizio Efficienza (comprensiva del fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile)
Climatizzazione invernale
1,54
Climatizzazione estiva
1,28
Produzione di acqua calda sanitaria
1,28

Riproduzione della Tabella 1 dell’Allegato III del D.L. 199/21 – Efficienza sull’utilizzo dell’energia primaria non rinnovabile.

All’atto pratico ciò comporta che il valore dell’indice di prestazione energetica per singolo servizio di questo specifico edificio di riferimento si ottiene suddividendo direttamente il valore del fabbisogno di energia in ingresso al generatore (QX,gn,out secondo la nomenclatura prevista dalla UNI/TS 11300-2) per il valore di efficienza riportato in Tabella 1.

Su questo punto si evidenzia quindi un’altra fondamentale differenza rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente sino al 12/06/2022 (ed in particolare dal comma 8, allegato III del D.L. 28/11). Ovvero, la differente composizione dell’indice di prestazione limite di prestazione energetica rispetto al quale confrontare la prestazione dell’edificio di progetto: in precedenza l’indice era riferito alla prestazione globale I192 (in termini di somma dell’energia primaria rinnovabile e non rinnovabile) dei servizi effettivamente presenti rapportata alla percentuale di integrazione sulla somma dei servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione ACS effettivamente conseguita rispetto al valore d’obbligo  e la potenza elettrica da fonte rinnovabile effettivamente installata rispetto al valore d’obbligo.  

Fino al 12/06/2022
(comma 8, Allegato III del D.L. 28/11)
Dal 13/06/2022
(comma 3, art. 4 Allegato III del D.L. 199/21)
formula
formula bis
dove:

I (192 )
è l’indice di prestazione globale riferito alla somma dei fabbisogni di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile di tutti i servizi effettivamente presenti

% obbligo
è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1 dell’Allegato III del D.L. 28/11, tramite fonti rinnovabili;

% effettiva
è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;

P obbligo
è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3 dell’Allegato III del D.L. 28/11;

P effettiva
è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio.
dove:

EP H,C,W,nren,rif,standard (2019/21)
rappresenta l’indice di prestazione energetica riferito ai servizi di riscaldamento invernale, raffrescamento estivo e produzione di acqua calda sanitaria (limitatamente ai servizi effettivamente presenti) dell’edificio di riferimento definito sulla base dell’allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015, della tabella 7 dell’Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015 e della tabella 1 dell’Allegato III del D.L. 199/21.

Tabella comparativa del valore dell’indice di prestazione limite da rispettare in caso di impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi di integrazione da fonte rinnovabile.

In Mc4Suite 2022 il mancato conseguimento della verifica delle quote di copertura da fonte rinnovabile e\o della potenza elettrica minima da fonte rinnovabile è evidenziato in prima istanza nell’ambito dei risultati a video del calcolo energetico secondo UNI/TS 11300, in particolare in corrispondenza della voce “Copertura totale da fonte rinnovabile” della sezione “Verifiche”.

Laddove uno o più obblighi non risultino rispettati, il software procede al confronto dell’Indice di prestazione energetica non rinnovabile per i servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria [kWh/m2/anno] rispetto al corrispondente valore limite.

In caso in cui l’esito di tale confronto risulti positivo, l’intero requisito è dichiarato rispettato in virtù della deroga prevista normativamente.

All’interno dell’anteprima di stampa della relazione tecnica secondo D.M. Requisiti Minimi, in particolare nell’ambito del capitolo 6 “Principali risultati di calcolo”, rispettivamente nelle sezioni:

d) Impianti fotovoltaici

e) Copertura da fonti rinnovabili

è riepilogato l’esito del rispetto di ogni singolo obbligo unitamente all’esito della verifica dell’indice di prestazione energetica in caso di applicazione della deroga.

Il dettaglio del calcolo del valore di energia primaria non rinnovabile limite EPH,C,W,nren,limite [kWh/m2/anno] è riportato all’interno di un’apposita relazione di calcolo denominata “Edificio di riferimento per i Requisiti Minimi in deroga FER” estrapolabile nel contesto del menu di stampa delle relazioni di calcolo energetico.

I futuri scenari degli obblighi di copertura dei fabbisogni da fonti rinnovabili

Il comma 6 dell’art. 4 dell’allegato III del D.L. 199/21 prefigura anche le prossime evoluzioni del quadro normativo che disciplina gli obblighi di copertura da fonte rinnovabile; i punti salienti prevedono:

  • la rideterminazione, a partire dal 01/01/2024, con cadenza quinquennale degli obblighi di integrazione da fonte rinnovabile in considerazione dei futuri sviluppi tecnologici;
  • l’estensione degli obblighi di copertura agli edifici sottoposti a ristrutturazione importante di I livello (quindi la rimozione della limitazione alle sole ristrutturazioni rilevanti);
  • l’estensione degli obblighi agli edifici di categoria E.2 (Edifici per uffici ed assimilabili), E.3 (Ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili) ed E.5 (Edifici adibiti ad attività commerciali ed assimilabili) con superficie utile superiore a 10000 m2, non necessariamente sottoposti a ristrutturazione.

Mc4Suite 2022 release 3.4 include le novità vigenti in Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Trento (se sei già ns. cliente, scarica subito l’aggiornamento in AREA DOWNLOAD).

Come nel caso della Direttiva Europea e Decreto Legislativo 199/2021 su citati, rendiamo disponibile qui di seguito la documentazione tecnica a cui ci riferiamo, scaricabile gratuitamente previo login al ns. sito.

Regione Emilia-Romagna

La deliberazione 1261 del 25/07/2022 della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna aggiorna la D.G.R. 967/2015 al fine di recepire le novità subentrate nella legislazione nazionale in materia di copertura di energia primaria da fonti rinnovabili e quindi armonizzare ed integrare, di conseguenza, il contenuto delle disposizioni regionali rispetto al decreto legge 199/21.

La delibera della Giunta regionale del 25 luglio 2022 n. 1261, è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna numero 231 del 28 luglio 2022.

È in vigore da tale data e si applica ai titoli abilitativi e agli interventi presentati successivamente.

In virtù di tale tempistica, si è di fatto instaurato un periodo transitorio, compreso tra il 13/06/2022 e il 27/07/2022, in cui sul territorio regionale è risultata di fatto vigente la nuova normativa nazionale (allegato III del D.L. 199/21).

Impostazioni di progetto coinvolte nell’applicazione delle quote di coperture da fonti energetiche rinnovabili.

A tal proposito occorre precisare che nell’ambito della scheda “Fabbisogno energetico” del menu “Dati progetto” in corrispondenza del campo “Decreto legislativo” il software, relativamente alla regione Emilia-Romagna, riporta il riferimento normativo più recente (ovvero la DGR 1261/2022).

A seconda della data inserita nel campo “Data Presentazione Richiesta Titolo”, sempre nel contesto della scheda “Fabbisogno energetico” del menu “Dati progetto” si attua però questo discrimine:

  • con data antecedente il 13/06/2022 l’intestazione della relazione tecnica riporta il riferimento normativo precedente (ovvero il DGR 1548/2020) ma esegue le verifiche inerenti le coperture da fonti rinnovabili alla luce del D.L. 28/11;
  • con data compresa tra il 13/06/2022 e il 27/07/2022, l’intestazione della relazione tecnica riporta il riferimento normativo precedente (ovvero il DGR 1548/2020) ma esegue le verifiche inerenti le coperture da fonti rinnovabili alla luce del D.L. 199/21;
  • con data successiva al 27/07/2022, l’intestazione della relazione tecnica riporta il riferimento normativo ora vigente (ovvero il DGR 1261/2022) ed esegue le verifiche inerenti le coperture da fonti rinnovabili in sua conformità.

Il D.L. 199/21 è stato recepito nella pressoché totalità dei suoi lineamenti fondamentali; sussistono in ogni caso delle differenze che derivano dal fatto che in virtù della specifica competenza in materia, le singole regioni hanno facoltà di rendere più restrittive alcune sue determinazioni (non vale chiaramente il viceversa).

Ne analizziamo nel seguito le differenze principali.

Gli incrementi delle quote di copertura da fonte rinnovabile nel medio\lungo termine

Il testo regionale, laddove quello nazionale si limita ad una generica indicazione di revisione su base quinquennale, provvede ad aggiornare, con cadenza biennale, le percentuali minime di consumo di energia termica prodotta da fonti rinnovabili rispetto a quelle fissate dalla normativa nazionale,

Le percentuali e le relative scadenze temporali sono definite, in particolare, al comma 2 del requisito B.7.1 “Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili”:

L’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili:

  1. del 60% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata fino al 31 dicembre 2023;
  2. del 70% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 70% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2024;
  3. del 80% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 80% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2026”.
Potenza elettrica da fonte rinnovabile da installare per edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni rilevanti

Nel testo regionale, rispetto a quello nazionale, non è prevista una distinzione della potenza elettrica installata tra edificio esistente (sottoposto a ristrutturazione rilevante) ed edificio di nuova costruzione; in particolare nel testo nazionale, nel caso di edificio esistente il coefficiente moltiplicativo della superficie coperta è esattamente la metà (0,025).

Quindi, come desumibile dal requisito B.7.2 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI, anche nel caso di edificio esistente sottoposto a ristrutturazione rilevante la potenza elettrica installata deve risultare non inferiore a

P = Sq x 0.05 [kW]

dove Sq è la superficie coperta del fabbricato misurata in m2.

Incremento delle quote di copertura e della potenza installata da fonte rinnovabile per edifici pubblici

I limiti previsti dal comma 2 del requisito “B.7.1 Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili” e dal comma 2, lettere a e b del requisito “B.7.2 Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili” sono incrementati del 10% per gli edifici pubblici.

Il decreto nazionale prevede attualmente per il primo dei due requisiti una percentuale minima pari al 65%.

Deroga per gli edifici situati nei centri storici

Risulta confermata nei confronti degli edifici situati in centri storici (di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00) la riduzione del 50% sia delle quote di copertura di energia termica da fonte rinnovabile previste dal comma 2, del requisito B.7.1 Apporto di energia termica da fonti energetiche rinnovabili, che della quota di potenza elettrica da fonti energetiche rinnovabili, prevista dal comma 3 del requisito B.7.2 Produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, deroga che è stata invece stralciata nell’ambito del dispositivo nazionale.

N.B.: E’ invece ribadita l’esclusione dagli obblighi per gli edifici tutelati dal Codice dei Beni Culturali (Parte seconda e art. 136, comma 1, lettere b) e c)) e quelli tutelati dagli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che l’introduzione delle rinnovabili comporti un’alterazione incompatibile con il valore storico e artistico dell’edificio.

Soddisfacimento del requisito di produzione elettrica da parte delle comunità energetiche

È altresì previsto che la partecipazione ad una comunità energetica rinnovabile possa, a determinate condizioni, consentire il soddisfacimento dei requisiti minimi di prestazione energetica per la parte di produzione elettrica.

Provincia Autonoma di Trento

La delibera della Giunta Provinciale del 16 agosto 2022 n.11 – 68/Leg aggiorna il D.P.P. 11-13/Leg del 13/07/2009 al fine di recepire le novità subentrate nella legislazione nazionale in materia di copertura di energia primaria da fonti rinnovabili e quindi armonizzare ed integrare, di conseguenza, il contenuto delle disposizioni provinciali rispetto al decreto legge 199/21.

La delibera della Giunta provinciale del 16 agosto 2022 n.11, è stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Provincia autonoma di Trento numero 33, suppl. n.5 del 18 agosto 2022.

È in vigore dal 01/10/2022 e si applica ai titoli abilitativi e agli interventi presentati successivamente.

In virtù di tale tempistica, si è di fatto instaurato un periodo transitorio, compreso tra il 13/06/2022 e il 30/09/2022, in cui sul territorio provinciale è risultata di fatto vigente la nuova normativa nazionale (allegato III del D.L. 199/21).

Impostazioni di progetto coinvolte nell’applicazione delle quote di coperture da fonti energetiche rinnovabili

A tal proposito occorre precisare che nell’ambito della scheda “Fabbisogno energetico” del menu “Dati progetto” in corrispondenza del campo “Decreto legislativo” il software, relativamente alla provincia autonoma di Trento, riporta il riferimento normativo più recente (ovvero la DPP 11-68/2022). A seconda della data inserita nel campo “Data Presentazione Richiesta Titolo”, sempre nel contesto della scheda “Fabbisogno energetico” del menu “Dati progetto” si attua però questo discrimine:

  • con data antecedente il 13/06/2022 l’intestazione della relazione tecnica riporta il riferimento normativo precedente (ovvero il DPP 13-66 /2017) ma esegue le verifiche inerenti le coperture da fonti rinnovabili alla luce del D.L. 28/11;
  • con data compresa tra il 13/06/2022 e il 30/09/2022, l’intestazione della relazione tecnica riporta il riferimento normativo precedente (ovvero il DPP 13-66 /2017) ma esegue le verifiche inerenti le coperture da fonti rinnovabili alla luce del D.L. 199/21;
  • con data successiva al 30/09/2022, l’intestazione della relazione tecnica riporta il riferimento normativo ora vigente (ovvero il DPP 11-68 /2022) ed esegue le verifiche inerenti le coperture da fonti rinnovabili in sua conformità.
Differenze rispetto al testo nazionale

La differenza sostanziale consiste nell’applicazione, per gli edifici privati di nuova costruzione od esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante, il cui titolo abilitativo sia richiesto a partire dal 01/10/2022, di una quota minima di copertura da fonte rinnovabile pari al 65% dei fabbisogni di energia termica previsti per la produzione dell’acqua calda sanitaria e pari al 65% della somma dei consumi previsti per la produzione dell’acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e, ove presente, la climatizzazione estiva.

Tale percentuale viene quindi, di fatto, equiparata a quella già vigente per gli edifici pubblici.

Novità rispetto al testo provinciale precedente

Contestualmente all’allineamento rispetto al decreto 199/21 in materia di copertura di energia da fonte rinnovabile, sono stati aggiornati aspetti riguardanti contenuti legati alla predisposizione della relazione tecnica di progetto e alla classificazione energetica.

Nel dettaglio:

  • nel caso di interventi di nuova costruzione e di demolizione e ricostruzione sono stati irrigiditi i limiti (EPclasse,lim) relativi al fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per la climatizzazione invernale, per la produzione dell’acqua calda sanitaria e per l’eventuale ventilazione meccanica dell’edificio progettato (EPH,W,V,nren); dal 01/10/2022 risultano pari a:
    1. EPclasse,lim = 50 kWh/m2 anno, relativamente alla categoria E.1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili, ai sensi del d.p.r. 412/1993);
    2. EPclasse,lim = 14 kWh/m3 anno, per tutte le altre categorie
    corrispondenti almeno ad una classe B+ secondo il metodo di classificazione provinciale (riferito alle condizioni climatiche del comune di Trento).
  • per quel che concerne il Blower Door Test, una specificità della normativa provinciale, il DPP 11-68 prevede nuovi limiti di penalizzazione dell’indice n50 per gli interventi di ristrutturazione importante di I livello e gli ampliamenti.
  • il provvedimento normativo provinciale sancisce l’allineamento del calcolo del parametro del requisito H’T a quanto disciplinato a livello nazionale. In particolare, se le componenti opache sono di proprietà di un soggetto diverso dal proprietario delle componenti trasparenti, la verifica dell’H’T coinvolge esclusivamente la componente su cui si interviene. Qualora gli interventi coinvolgano entrambe le componenti, ovvero la parte opaca che quella trasparente, la verifica dell’H’T si esegue sul complesso della struttura costituita da elementi opachi e trasparenti, a prescindere dalla relativa proprietà.

Rammentiamo che in tali casistiche In Mc4Suite è possibile operare opportunamente all’interno degli Archivi Strutture, Serramenti e Porte, attivando o escludendo a seconda dei casi la verifica di H’T a livello della singola struttura opaca o trasparente.

Selezione della verifica del parametro H’T su singola struttura opaca.