Calcolo Energetico e PNRR:
facciamo il punto
08/06/2023 – Approfondimento a cura dell’Ing. Enrico MASTROMAURO
Sommario
Introduzione
I progetti suscettibili di finanziamento attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) devono conformarsi al principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (DNSH – Do Not Significant Harm in relazione ai criteri tassonomici delle attività ecosostenibili previsti dall’art. 17 del regolamento UE 2020/8529).
Nell’ambito del settore edilizio un’attività economica è ritenuta arrecare un danno significativo:
- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra;
- alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo;
- all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali, all’incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine.
A tali fini è stata predisposta la Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) – Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 che si prefigge di supportare le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nella verifica dei requisiti nelle singole aree di intervento del PNRR.
Le Amministrazioni nel perseguire l’obiettivo della “mitigazione dei cambiamenti climatici” hanno il compito di verificare se:
- l’investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell’obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1);
- l’investimento si limiterà a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo i principi DNSH (Regime 2).
Nell’ambito quindi della Guida assumono particolare rilievo le schede tecniche che indicano per ciascuna attività i criteri da rispettare per garantire l’attribuzione dell’investimento richiesto dall’attività al regime 1; le schede di interesse dell’analista energetico sono rispettivamente:
Scheda 1 – Costruzione di nuovi edifici;
Scheda 2 – Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali.
Esaminiamo quindi nel dettaglio quanto disciplinato in ciascuno dei due ambiti di intervento edilizio.
Costruzione di nuovi edifici
E’ annoverato in questo ambito qualsiasi investimento che preveda la costruzione di nuovi edifici, interventi di demolizione e ricostruzione e/o ampliamento di edifici esistenti residenziali e non residenziali (progettazione e realizzazione) e alle relative pertinenze (parcheggi o cortili interni, altri manufatti o vie di accesso, etc.).
Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:
– Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
– Regime 2: Mero rispetto del “Do Not Significant Harm”.
Affinché un investimento possa rientrare nel regime 1, il relativo progetto deve soddisfare i seguenti requisiti:
- il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile (EPgl,nren) che definisce la prestazione energetica dell’edificio risultante dalla costruzione è almeno del 20 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, Nearly Zero-Energy Building);
La soglia fissata per i requisiti degli edifici corrisponde al 40% del fabbisogno di energia primaria dell’edificio di riferimento (EPgl,tot, limite) calcolato secondo i parametri energetici, le caratteristiche termiche e di generazione dati nelle pertinenti tabelle del Capitolo 1 dell’Appendice A del Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, contrassegnate dall’indicazione 2019/21."
- l’edificio non è adibito all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.
La documentazione tecnica richiesta in questo caso è rappresentata da:
- Relazione tecnica di progetto redatta ai sensi del D.M. 26/06/2015 “Decreto Requisiti Minimi” comprovante il conseguimento dei requisiti di efficienza energetica in esso stabiliti (verifica ex ante);
- Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero (verifica ex post);
- Asseverazione di soggetto abilitato attestante che l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile (EPgl,nren) dell’edificio è almeno del 20 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero NZEB, Nearly Zero-Energy Building (verifica ex post).
Indicazioni operative
A partire dalla release 2.0 di Mc4Suite 2023 tali requisiti vengono verificati in tutti i progetti in cui:
- l’oggetto del progetto corrisponda a “Acquisizione titolo abilitativo”;
- le verifiche di legge avvengano secondo il regime normativo previsto dal Decreto Requisiti Minimi nazionale (o dispositivo regionale che lo abbia recepito) o dal Decreto “Criterio Ambientali Minimi” in vigore;
- il tipo di intervento corrisponda a “Nuova costruzione, demolizione e ricostruzione” o “Ampliamento di volumi esistenti” (purché non sia flaggata l‘opzione “Intervento servito mediante la sola estensione degli impianti tecnici preesistenti”);
- la Data Presentazione Richiesta Titolo indicata nella scheda “Fabbisogno energetico – Titolo abilitativo/APE” del menu “Dati progetto” sia pari a successiva al 13/10/2022 (data di emanazione della versione più aggiornata della Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH).
La verifica viene mostrata all’interno della sezione “Verifiche” del menu “Calcoli, Risultati, Verifiche e Stampe” che si attiva cliccando sul pulsante “Legge 10” o “CAM” (a seconda del regime normativo prescelto) ubicati nel pannello “Calcoli” della barra superiore dei comandi.
La condizione propedeutica è rappresentata dal raggiungimento della condizione nZEB da parte dell’edificio: in assenza di tale prerequisito la verifica del conseguimento del Regime 1 non viene mostrata (con conseguente inibizione della stampa della relativa asseverazione).
Rammentiamo che il conseguimento della condizione nZEB dipende a sua volta dal rispetto formale di quanto disciplinato dal par. 3.4 dell’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 e dall’Allegato III del D.L. 199/2021.
Conseguito lo status nZEB, la verifica della sussistenza del Regime 1 si articola nei seguenti passaggi:
- individuazione del valore di EPgl,tot limite corrispondente alla condizione nZEB;
- calcolo del valore di soglia dell’EPgl, nren limite in condizione nZEB;
- determinazione del valore limite dell’EPgl,nren per il riconoscimento del Regime 1;
- confronto del valore di EPgl,nren di progetto con il valore limite per il riconoscimento del Regime 1.
Il valore di EPgl,tot limite corrisponde all’indicatore di prestazione energetica globale (somma dei fabbisogni di energia primaria rinnovabile e non rinnovabile) dell’edificio di riferimento per i Requisiti Minimi, calcolato in base ai criteri definiti dal Decreto Ministeriale del 26/06/2015; esso è mostrato a video, all’interno della sezione “Verifiche”, in corrispondenza della colonna “Valore ammissibile” della voce “Indicatore di prestazione energetica globale” nel caso in cui il regime normativo sia rappresentato dal D.M. Requisiti Minimi del 26/06/2015 (o dispositivo regionale correlato)
oppure nell’ambito della verifica del “Criterio 2.4.2 – Prestazione energetica” nel caso in cui il regime normativo sia rappresentato dal D.M. Criteri Ambientali Minimi.
A partire da tale indicatore, si determina il valore di soglia dell’EPgl, nren limite in condizione nZEB (che definiamo convenzionalmente EP,gl,nren,nZEB) moltiplicandolo per il fattore 0,4.
EPgl,nren,nZEB = 0,4 x (EP,gl,tot,lim)
Moltiplicando per 0,8 tale parametro intermedio si ottiene la soglia al disotto della quale deve risultare l’EP,gl,nren di progetto affinché ricada nel regime 1 del PNRR; definiamo convenzionalmente tale valore limite come EP,gl,nren,Regime1.
EP,gl,nren,Regime1 = 0,8 x (EPgl,nren,NZEB)
La verifica del requisito implica quindi che:
EP,gl,nren di progetto < EP,gl,nren,Regime1
Matematicamente l’EP,gl,nren,Regime1 si ottiene quindi moltiplicando direttamente l’EP,gl,tot,lim per 0,32 (0,8 x 0,4).
Nel caso adottato come esempio, il valore di EP,gl,nren,Regime1 risulta pari a 71,39 kWh/m2 anno (0,32 x 223,09 kWh/m2 anno); l’edificio ricade nel Regime 1 in virtù di un valore di progetto di EPgl,nren pari a 47,04 kWh/m2 anno (come desumibile anche dall’Attestato di Prestazione Energetica).
La sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del Regime 1 è riepilogata nell’ambito della specifica Asseverazione ottenibile cliccando sul pulsante “Asseverazione per PNRR”.
All’interno di tale stampa, l’indirizzo dell’edificio e l’anagrafica del soggetto “asseveratore” vengono riportati in automatico sulla base della compilazione dei campi “Sito in/Civico/CAP” e del soggetto associato alla voce “Progettista isolamento termico” all’interno della sezione “Anagrafica progetto” del menu “Dati progetto”.
Nel caso in cui il progetto non permetta di garantire i requisiti sopra descritti e di conseguenza non contribuisca in maniera sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, esso si inquadra direttamente nel Regime 2, limitandosi al mero rispetto del principio DNSH.
Quest’ultima condizione è riconosciuta a patto che:
- il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che definisce la prestazione energetica dell’edificio risultante dalla costruzione non supera la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero (NZEB, nearly zero-energy building) nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
- l’edificio non è adibito all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.
In definitiva, in questa seconda casistica, occorre accertare il conseguimento della condizione nZEB ovvero il rispetto formale di quanto disciplinato dal par. 3.4 dell’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 e dall’Allegato III del D.L. 199/2021.
La documentazione tecnica richiesta a supporto è rappresentata da:
- Relazione tecnica di progetto redatta ai sensi del D.M. 26/06/2015 “Decreto Requisiti Minimi” comprovante il conseguimento dei requisiti di efficienza energetica in esso stabiliti (verifica ex ante);
- Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero (verifica ex post).
Entrambe le documentazioni vengono prodotte dal software senza dover specificare opzioni particolari, in quanto corrispondono ad output prodotti in conformità con le normative attualmente vigenti in materia di rispetto dei requisiti di efficienza energetica.
Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici
residenziali e non residenziali
Rientra in tale contesto qualsiasi investimento che preveda la ristrutturazione importante (di I o II livello) o una riqualificazione energetica di edifici residenziali e non residenziali.
Gli investimenti che riguardano questa attività economica possono ricadere nei due seguenti regimi:
– Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
– Regime 2: Mero rispetto del “Do Not Significant Harm”.
Affinché un investimento possa rientrare nel Regime 1, l’intervento di ristrutturazione\riqualificazione deve:
- risultare conforme ai requisiti stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la “ristrutturazione importante (di I o II livello)” o “riqualificazione energetica” definiti al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 – Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici che recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (Direttiva Europea EPBD IV);
- conseguire il raggiungimento della classe energetica:
“E” entro il 31/12/2027
“D” a partire dal 01/01/2028
in caso di edificio pubblico (residenziale e non residenziale) e di edificio non residenziale privato
- conseguire il raggiungimento della classe energetica:
“E” entro il 31/12/2030
“D” a partire dal 01/01/2031
in caso di edificio residenziale privato;
- l’edificio non deve risultare adibito all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.
Indicazioni operative
A partire dalla release 2.0 di Mc4Suite 2023 tali requisiti vengono verificati in tutti i progetti in cui:
- l’oggetto del progetto corrisponda a “Acquisizione titolo abilitativo”;
- le verifiche di legge avvengano secondo il regime normativo previsto dal Decreto Requisiti Minimi nazionale (o dispositivo regionale che lo abbia recepito) o dal Decreto “Criterio Ambientali Minimi” in vigore;
- il tipo di intervento corrisponda a “Ristrutturazione importante di I livello”, “Ristrutturazione importante di II livello”, “Riqualificazione energetica” o “Ampliamento di volumi esistenti” (purché sia flaggata l‘opzione “Intervento servito mediante la sola estensione degli impianti tecnici preesistenti”);
- la Data Presentazione Richiesta Titolo indicata nella scheda “Fabbisogno energetico – Titolo abilitativo/APE” del menu “Dati progetto” sia pari a successiva al 13/10/2022 (data di emanazione della versione più aggiornata della Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH).
La verifica viene mostrata all’interno della sezione “Verifiche” del menu “Calcoli, Risultati, Verifiche e Stampe” che si attiva cliccando sul pulsante “Legge 10” o “CAM” (a seconda del regime normativo prescelto) ubicati nel pannello “Calcoli” della barra superiore dei comandi.
Nella fattispecie, in corrispondenza della voce “Progetto PNRR – Verifica della sussistenza del Regime 1” viene confrontata la classe energetica raggiunta dal progetto rispetto a quella minima richiesta.
Nel caso in cui il regime normativo sia rappresentato dal D.M. Criteri Ambientali Minimi, tale confronto viene eseguito nel contesto della verifica del “Criterio 2.4.2 – Prestazione energetica”.
La documentazione tecnica richiesta a supporto dell’intervento è rappresentata da:
- Relazione tecnica di progetto redatta ai sensi del D.M. 26/06/2015 “Decreto Requisiti Minimi” comprovante il conseguimento dei requisiti di efficienza energetica in esso stabiliti (verifica ex ante);
- Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato con la quale certificare la classificazione dell’edificio nella sua condizione post operam da cui si evinca il conseguimento della classe energetica minima prevista (verifica ex post).
I singoli interventi di riqualificazione energetica possono consistere nella:
– coibentazione di elementi dell’involucro esistenti, come pareti esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi), solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la tenuta all’aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e delle impalcature) e prodotti per l’applicazione dell’isolamento o all’involucro dell’edificio (compresi i dispositivi di fissaggio meccanico e l’adesivo);
– sostituzione degli infissi con nuovi infissi con migliori prestazioni energetiche;
– sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte efficienti dal punto di vista energetico;
– installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal punto di vista energetico;
– installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria e di riscaldamento dell’acqua, comprese le apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con tecnologie ad alta efficienza.
per alcuni interventi è prevista l’esplicita esclusione delle caldaie a gas. Qualora questo non posse previsto, le caldaie a gas dovranno comunque essere conformi alla Direttiva Ecodesign 2009/125/CE e ai relativi Regolamenti della Commissione, come il Regolamento della Commissione N°813/2013 e alla Direttiva sull’ Etichettatura dei prodotti energetici 2010/30/UE.”
In caso di impossibilità di raggiungimento della classe energetica minima prevista, in alternativa l’intervento deve consentire un risparmio nel fabbisogno di energia primaria globale (EPgl,tot) almeno pari al 30% rispetto al fabbisogno di energia primaria precedente l’intervento.
il miglioramento del 30 % deriva da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e può essere conseguito mediante una serie di misure entro un massimo di tre anni.“
Tale verifica può essere eseguita dal progettista descrivendo l’edificio nella sua condizione ante operam, quindi definendo una serie interventi di riqualificazione che non implichino il ricorso a fonti di energia rinnovabile (che ad esempio escludano l’installazione di un impianto fotovoltaico, di un impianto solare termico, di una caldaia a biomassa o di una pompa di calore) e confrontando quindi il fabbisogno di energia primaria totale così conseguito con quello sussistente prima degli interventi di efficientamento; dovrà risultare che
EP,gl,tot,POST < 0,7 x EP,gl,tot,ANTE
Nel caso in cui il progetto non permetta di garantire i requisiti sopra descritti e di conseguenza non contribuisca in maniera sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, esso si inquadra direttamente nel Regime 2, limitandosi al mero rispetto del principio DNSH.
Quest’ultima condizione è riconosciuta a patto che:
- l‘intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici;
- l’edificio non è adibito all’estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili.
In definitiva in questo caso il progettista è tenuto alla consegna della relazione tecnica redatta ai sensi del Decreto Ministeriale del 26/06/2015 comprovante il rispetto dei Requisiti Minimi in termini di efficienza energetica specifici dell’intervento messo in atto.
Tale documentazione viene prodotta dal software senza dover specificare opzioni particolari, in quanto corrisponde ad un output prodotto in conformità con le normative attualmente vigenti in materia di rispetto dei requisiti di efficienza energetica.
Il requisito di non arrecare un danno all’economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, si rispetta attraverso la verifica del criterio C.A.M. 2.4.11 “Disassemblaggio e fine vita”.
almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE) prodotti in cantiere è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.”
I criteri CAM, obbligatori per gli edifici pubblici, in Mc4Suite 2023 possono essere attivati anche nel contesto di edifici privati, fornendo quindi al progettista uno strumento per misurarsi sia con limiti più restrittivi che di rispondere alle esigenze dettate dal principio DNSH in tutte le sue espressioni.
HtCadL10 - Legge 10
Necessario, consente di modellare l'involucro ed il sistema edificio-impianto al fine di calcolare le prestazioni energetiche degli edifici, sia di nuova costruzione che esistenti (ristrutturazione/riqualificazione energetica).
HtTB - THERMal Bridge
Necessario, consente di eseguire il calcolo agli elementi finiti dei ponti termici e verificare la formazione di muffa sulla superficie dei componenti edilizi che concorrono a formare il nodo.
Carterm - Carichi Termici
Indispensabile per la progettazione di soluzioni impiantistiche in raffrescamento su edifici ex novo, oppure per motivare scelte impiantistiche in edifici esistenti su cui vengono compiute modifiche all'involucro.
HtCadDE - Diagnosi energetica
Indispensabile per produrre la documentazione di accompagnamento nei casi di ristrutturazione importante di I o II livello.
HtCAM - Criteri Ambientali Minimi
Indispensabile quando si affronta la verifica delle prestazioni energetiche di edifici pubblici o si desidera analizzare edifici privati estendendo la progettazione ad aspetti non prettamente energetici.
HvacCad e SuitePremium, come combinazioni commerciali maggiori, aggiungono rispettivamente sia la progettazione ed il disegno esecutivo di reti impiantistiche di riscaldamento e condizionamento che il calcolo dei requisiti acustici passivi (obbligatori peraltro nelle verifiche CAM) ed il calcolo idraulico integrale di reti antincendio.